La revoca delle donazioni dopo l’adozione di una persona maggiorenne. (Cass.25538/2026).

Di Marino Mascheroni 20/10/2026

Cassazione civile, Sezione II, sentenza n. 25538 del 18 settembre 2026

Oggetto: revoca delle donazioni dopo l’adozione di una persona maggiorenne.

La Corte di Cassazione ha confermato che l’adozione di un maggiorenne non consente di revocare le donazioni effettuate in precedenza per sopravvenienza di figli, ai sensi dell’art. 803 del codice civile. La decisione affronta anche la questione della compatibilità di questa regola con il principio costituzionale di uguaglianza

L’art. 803 del Codice Civile regola la revocazione della donazione per sopravvenienza o esistenza di figli. 
Principi generali e testo della norma
    • Contenuto: Le donazioni fatte da chi non aveva, o ignorava di avere, figli o discendenti al tempo della donazione possono essere revocate se successivamente sopravviene un figlio, se ne scopre l’esistenza o se avviene il riconoscimento di un figlio (salvo la prova che il donante ne conoscesse già l’esistenza al momento della donazione). 
    • Concepiti: La revoca può essere richiesta anche se il figlio era già concepito al momento della donazione. 
    • Ratio: L’istituto tutela l’interesse superiore della famiglia e permette al donante di modificare la propria decisione patrimoniale a fronte di nuovi doveri ed esigenze economiche sopraggiunte. Dopo la riforma della filiazione (d.lgs. n. 154/2013), la norma si applica a tutti i figli, equiparando ogni rapporto di filiazione. 

Requisiti e limitazioni principali

  • Assoluta mancanza: L’azione presuppone che il donante non avesse alcun figlio al tempo della donazione (o ne ignorasse l’esistenza). La giurisprudenza (es. Cassazione) esclude la revoca in caso di sopravvenienza di un secondo figlio se ne esisteva già uno al momento dell’atto.

1. I fatti della causa

La vicenda nasce da una controversia relativa a importanti partecipazioni societarie.

  • Una donna, nubile e senza figli, aveva donato alla sorella e ai nipoti quote di alcune società.

  • Successivamente, nel 2017, aveva adottato un nipote maggiorenne, nei confronti del quale nutriva un forte legame affettivo.

  • La donna aveva ritenuto che le donazioni precedenti avessero impoverito il suo patrimonio e che fosse necessario recuperare quei beni anche nell’interesse del figlio adottivo.

  • Aveva quindi chiesto al Tribunale di Milano la revoca delle donazioni, invocando l’art. 803 c.c.

Il Tribunale aveva respinto la domanda. La Corte d’appello di Milano aveva confermato la decisione. La controversia è arrivata in Cassazione, dove il ricorrente, subentrato alla donna deceduta in qualità di erede, ha insistito sulla possibilità di revocare le donazioni e sulla questione di costituzionalità della norma.

2. La questione giuridica: che cosa prevede l’art. 803 c.c.?

L’art. 803 c.c. disciplina la revocazione delle donazioni per sopravvenienza di figli.

In sostanza, chi ha donato beni quando non aveva figli, o ignorava di averne, può chiedere la revoca della donazione se successivamente sopravviene o viene a conoscenza dell’esistenza di un figlio o discendente, nei presupposti previsti dalla legge.

Il problema esaminato dalla Corte era questo: il termine «figlio» comprende anche la persona maggiorenne adottata dopo che le donazioni sono già state effettuate?

La risposta della Cassazione è negativa.

3. Le ragioni della decisione

La Corte fonda la propria conclusione su tre argomenti principali.

A. L’adozione piena e l’adozione del maggiorenne hanno effetti diversi

L’adozione piena di un minore attribuisce all’adottato lo stato di figlio dell’adottante, con gli effetti previsti dalla legge.

L’adozione di un maggiorenne, disciplinata dagli artt. 291 e seguenti c.c., ha invece conseguenze giuridiche differenti. In particolare:

  • l’adottato conserva i diritti e i doveri verso la famiglia d’origine;

  • non si instaura, in via generale, un rapporto di parentela tra l’adottato e i parenti dell’adottante;

  • la disciplina successoria presenta differenze rispetto a quella della filiazione e dell’adozione piena.

Per la Cassazione, queste differenze impediscono di equiparare automaticamente le due forme di adozione ai fini dell’art. 803 c.c

B. La riforma della filiazione del 2012 non ha ampliato i casi di revoca

La legge n. 219/2012 ha affermato il principio dell’unicità dello stato di figlio.

La Cassazione precisa, tuttavia, che questa riforma ha eliminato le distinzioni tra figli legittimi e naturali, ma non ha introdotto una nuova causa di revoca delle donazioni per l’adozione di un maggiorenne.

La Corte distingue quindi l’unicità dello stato di figlio dall’equiparazione di tutti gli istituti adottivi per ogni singolo effetto giuridico.

C. La revoca deve essere prevista dalla legge

La donazione è un contratto e, secondo il principio generale dell’art. 1372 c.c., non può essere sciolta se non per mutuo consenso o per una causa ammessa dalla legge.

La Corte osserva inoltre che l’art. 687 c.c., relativo alla revoca delle disposizioni testamentarie per sopravvenienza di figli, menziona espressamente anche il figlio adottivo. L’art. 803 c.c., invece, non contiene una previsione equivalente per l’adozione del maggiorenne.

Questa differenza testuale contribuisce a escludere un’interpretazione estensiva della norma sulle donazioni.

4. La questione di costituzionalità

Il ricorrente aveva sostenuto che escludere l’adozione del maggiorenne dalla possibilità di revocare le donazioni fosse contrario all’art. 3 della Costituzione, che tutela il principio di uguaglianza.

La Cassazione ha respinto anche questa censura.

Secondo la Corte, la diversa disciplina non è irragionevole perché l’adozione del maggiorenne produce effetti giuridici diversi da quelli della filiazione biologica e dell’adozione piena. Queste ultime, pertanto, non costituiscono situazioni pienamente comparabili per valutare la legittimità della distinzione prevista dall’art. 803 c.c.

5. Quali sono le conseguenze pratiche?

Situazione

Conseguenza rispetto all’art. 803 c.c.

Nascita di un figlio dopo la donazione

La revoca può essere richiesta se ricorrono i presupposti di legge.

Successiva adozione piena di un minore

Può rientrare nella disciplina della revoca, secondo i presupposti applicabili.

Successiva adozione di una persona maggiorenne

Non consente la revoca per sopravvenienza di figli in base all’art. 803 c.c.

Adozione del maggiorenne accompagnata da un forte legame affettivo

Il legame affettivo, da solo, non modifica la regola giuridica.

Queste indicazioni riguardano esclusivamente la revocazione per sopravvenienza di figli. Non escludono che una donazione possa essere contestata o revocata per altri motivi autonomi, quando ne ricorrano i presupposti di legge.

6. Il principio da ricordare

La sentenza n. 25538/2026 conferma un orientamento restrittivo: la revocazione delle donazioni prevista dall’art. 803 c.c. non può essere estesa all’adozione di una persona maggiorenne attraverso una semplice interpretazione della parola «figlio».

Il principio è particolarmente rilevante nei passaggi patrimoniali familiari, perché impedisce al donante — o ai suoi aventi causa — di recuperare automaticamente beni già donati per il solo fatto che, in un momento successivo, sia intervenuta l’adozione di un maggiorenne.

Di contro in relazione all’adozione speciale che attribuisce all’adottato lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti (art. 27 L. n. 184/1983; oggi tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, art. 315 c.c.), si deve concludere per la operatività della revocazione in relazione ai minori adottati con adozione piena (cosiddetta legittimante) e per la non operatività per la adozione (ordinaria) delle persone maggiori d’età.

M.Mascheroni

Leggi altri articoli

Tutti gli articoli