Consulenza: Legato Testamentario

Di Marino Mascheroni 19/02/2025

Egregio dottore, nostro padre titolare della farmacia XXXXXXXXX ha lasciato lo stessa a me e a mio fratello, entrambi farmacisti e altri beni di scarso valore e a sua sorella non farmacista la sua casa di abitazione del valore pari a XXXXXXXXXX.

Siccome la farmacia da nostri calcoli vale molto meno in quanto ha dei debiti dobbiamo accettare le volontà descritte nel testamento?

Consulenza firmata

Risposta Mascheroni

Il problema è complesso e meritevole di un approfondimento sui valori che lei mi ha indicato in via approssimativa.

Ben, tuttavia, tralasciando gli aspetti squisitamente valutativi appunto, sembra che siamo di fronte ad una disposizione testamentaria a titolo di legato.  In estrema sintesi il legato si differenzia dall’eredità in quanto consiste in una attribuzione patrimoniale a causa di morte a titolo particolare (la casa) e non universale          ( tutti i beni). Il legato si acquista senza bisogno di accettazione (a differenza dell’eredità) ferma la facoltà del legatario di rinunciare.

Nel caso di specie il legato se eccede la quota di cui il testatore poteva disporre (nel caso vostro 1/3) non è inefficace ma è soggetto all’azione di riduzione. La legittima a voi spettante è garantita nel valore e non nella specie dei beni e unico limite è proprio il diritto di voi legittimari ad essere soddisfatti con i beni ereditari.

Si applica il dettato di cui all’art. 560 c.c. che mi rendo conto non sia di facile interpretazione che dispone che quando oggetto del legato da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall’immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente.

Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario  ha nell’immobile una eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile l’immobile si deve lasciare per intero nell’eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l’eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l’immobile compensando in danaro i legittimari.

Comprende che diventa essenziale la corretta valutazione di quanto lasciato da suo padre in quanto in caso di impugnazione testamentaria che non si risolva bonariamente l’eventuale giudicante non potrà che ordinare una CTU (consulenza tecnica peritale) al fine di valutare i singoli beni ereditati.

A disposizione

Marino Mascheroni

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