IL PATTO DI NON CONCORRENZA ( richiesta di consulenza sottoscritta)

Di Marino Mascheroni 29/07/2026

CHE DIFFERENZA SUSSISTE TRA LA NON CONCORRENZA DEL LAVORATORE DIMESSO E QUELLA IMPOSTA NELLA CESSIONE DI QUOTE AL 100% AD UN GRUPPO?

Il quesito impone di distinguere nettamente due fattispecie che, pur accomunate dalla presenza di un patto di non concorrenza, trovano disciplina in norme differenti e rispondono a finalità giuridiche diverse.

Infatti, il patto di non concorrenza stipulato nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato è disciplinato dall’art. 2125 c.c., mentre quello inserito in un contratto di cessione d’azienda o di partecipazioni sociali trova il proprio fondamento negli artt. 2557 e 2596 c.c., oltre che nel principio generale di autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 c.c.

Ne consegue che non è possibile applicare automaticamente ai due istituti i medesimi criteri interpretativi, sebbene entrambi siano soggetti ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela della libertà di iniziativa economica sanciti dall’art. 41 della Costituzione.

Nel rapporto di lavoro subordinato il legislatore tutela principalmente il diritto del lavoratore a svolgere la propria attività professionale. Per tale ragione l’art. 2125 c.c. richiede, a pena di nullità, che il patto sia stipulato in forma scritta, sia limitato nel tempo, nell’oggetto e nel territorio e preveda un corrispettivo specifico a favore del lavoratore.

Diversa è la funzione del patto di non concorrenza inserito nella cessione di un’azienda o, come nel caso prospettato, della totalità delle quote di una società titolare di farmacia. In questa ipotesi il divieto è diretto a salvaguardare il valore economico dell’avviamento acquistato dall’acquirente, impedendo che il cedente possa immediatamente ricostituire un’attività concorrente idonea a svuotare di contenuto economico l’investimento effettuato.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è ormai consolidata nel ritenere che, quando viene ceduto il controllo totalitario di una società operativa, la disciplina applicabile sia sostanzialmente assimilabile a quella prevista dall’art. 2557 c.c. per la cessione d’azienda, poiché attraverso l’acquisto del 100% delle quote viene trasferito, nella sostanza economica, il complesso aziendale comprensivo del relativo avviamento.

Ciò comporta che il patto di non concorrenza può essere più ampio rispetto a quello previsto nei rapporti di lavoro e non richiede un autonomo corrispettivo, essendo normalmente ricompreso nel prezzo di cessione delle quote.

Resta tuttavia fermo che anche tale patto incontra precisi limiti di validità.

In primo luogo, esso non può impedire al cedente qualsiasi attività economica, ma soltanto quelle concretamente idonee a sottrarre clientela all’azienda ceduta.

In secondo luogo, i limiti territoriali devono essere funzionalmente collegati all’effettiva area di operatività dell’impresa ceduta. Non è quindi sufficiente una previsione territoriale astratta o meramente punitiva, ma occorre che l’estensione geografica sia giustificata dall’esigenza di proteggere l’avviamento acquistato.

Con specifico riferimento alle farmacie, tale valutazione assume caratteristiche peculiari. L’utenza di una farmacia è infatti fisiologicamente circoscritta ad un determinato bacino territoriale, normalmente coincidente con il Comune o con un’area limitrofa, salva l’ipotesi di particolari realtà metropolitane o di attività con significativa capacità attrattiva.

Pertanto, una clausola che vietasse al cedente di svolgere attività professionale in un territorio estremamente ampio (ad esempio l’intero territorio nazionale o regionale), in assenza di una concreta giustificazione collegata al mercato di riferimento della farmacia ceduta, potrebbe essere oggetto di un vaglio di meritevolezza e proporzionalità da parte del giudice.

Sul punto, la giurisprudenza tende infatti a verificare caso per caso se il divieto ecceda quanto necessario per la tutela dell’avviamento, potendo ritenere inefficaci o ridurre le clausole che risultino manifestamente sproporzionate rispetto all’interesse concretamente meritevole di tutela dell’acquirente.

Occorre inoltre distinguere l’attività imprenditoriale da quella meramente professionale. Se il patto vieta indiscriminatamente qualsiasi prestazione professionale di farmacista, anche priva di qualsiasi incidenza concorrenziale sull’attività ceduta, la clausola potrebbe risultare eccessivamente compressiva della libertà lavorativa del cedente. Diversamente, appare normalmente legittimo vietare l’apertura, la gestione o la partecipazione ad una farmacia concorrente nell’area interessata.

Nel caso della cessione del 100% delle quote di una società titolare di farmacia, il divieto di concorrenza beneficia infatti di un margine di operatività più ampio, in quanto finalizzato alla tutela dell’avviamento trasferito all’acquirente. Ciò non significa, tuttavia, che esso possa essere formulato in termini illimitati o meramente vessatori: anche in tale ambito la clausola deve rispettare i principi di proporzionalità, determinatezza e ragionevolezza, dovendo essere strettamente funzionale alla protezione dell’interesse economico perseguito e senza comprimere oltre il necessario la libertà professionale del cedente.

Qualora il patto presenti formulazioni particolarmente generiche o limiti territoriali manifestamente sproporzionati rispetto al bacino di utenza della farmacia ceduta, la sua validità potrà essere sindacata in sede giudiziale, alla luce degli artt. 2557, 2596 e 1322 c.c., nonché dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di tutela dell’avviamento e di proporzionalità delle restrizioni convenzionali alla concorrenza

M.Mascheroni

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