Farmacisti a partita IVA: Commento alla sentenza Corte di Appello di Ancona 23/2026

Di Marino Mascheroni 21/10/2026

Farmacisti a partita IVA: quando la collaborazione autonoma può trasformarsi in lavoro subordinato. I profili giuridici e i rischi per le farmacie
Di M.Mascheroni
studio dr. mascheroni – milano
La sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 231/2026 offre un’importante occasione per approfondire i confini giuridici tra lavoro autonomo e lavoro subordinato nell’ambito delle farmacie. La pronuncia conferma un principio consolidato nel diritto del lavoro: la qualificazione formale del contratto non è sufficiente a determinarne la natura giuridica, dovendosi guardare alle concrete modalità con cui il rapporto viene effettivamente svolto.
L’impiego di farmacisti collaboratori con partita IVA è una modalità organizzativa legittima, ma può esporre a rilevanti rischi giuridici, previdenziali ed economici quando l’autonomia dichiarata nel contratto non trova riscontro nella realtà operativa. Le conseguenze possono riguardare tanto il professionista, sotto il profilo delle tutele lavoristiche, quanto la farmacia committente, in termini di recupero dei contributi e di eventuali ulteriori obblighi e sanzioni.
La questione assume una rilevanza ancora maggiore se inquadrata nel contesto delle difficoltà che molte farmacie incontrano nel reperire farmacisti dipendenti. La carenza di personale, le difficoltà di reclutamento e la necessità di assicurare la copertura dei turni, degli orari di apertura e dei periodi di assenza rendono spesso indispensabile ricorrere a forme di collaborazione flessibili, comprese quelle con professionisti titolari di partita IVA.
Si tratta di un’esigenza organizzativa concreta, che non può essere ignorata nell’interpretazione delle modalità con cui le farmacie organizzano il proprio servizio. La continuità dell’assistenza farmaceutica e la necessità di garantire la presenza di personale professionalmente qualificato costituiscono interessi rilevanti, tanto per l’impresa quanto per l’utenza.
Tuttavia, la difficoltà di reperire personale dipendente, per quanto oggettiva e meritevole di attenzione, non costituisce di per sé una deroga alla disciplina del lavoro subordinato. Né può trasformare automaticamente in autonoma una prestazione che, per le modalità concrete di svolgimento, presenti gli elementi propri della subordinazione.
Il quadro normativo impone pertanto di tenere distinti due profili: la legittima esigenza della farmacia di assicurare il servizio e la corretta qualificazione giuridica del rapporto instaurato con il professionista. Il primo merita di essere considerato anche sul piano delle politiche del lavoro e dell’organizzazione del servizio farmaceutico; il secondo deve essere valutato alla luce degli articoli 2094 e 2222 del Codice civile e, ove ne ricorrano i presupposti, dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 81/2015.
In questa prospettiva, il ricorso al lavoro autonomo non dovrebbe essere né considerato illegittimo in via generale né utilizzato come soluzione meramente formale per colmare una carenza strutturale di organico. La sua legittimità dipende dalla genuinità dell’autonomia professionale, da verificare nella concreta gestione dell’incarico.
Il tema solleva, inoltre, una questione che merita attenzione da parte delle istituzioni e delle rappresentanze di categoria: se le farmacie devono garantire orari di apertura e livelli di servizio adeguati, ma incontrano difficoltà nel reperire farmacisti disponibili a essere assunti, occorre interrogarsi anche sull’adeguatezza degli strumenti organizzativi, contrattuali ed economici oggi disponibili.
La soluzione non può consistere nell’attenuare per via interpretativa le garanzie previste dalla legge, ma nell’individuare strumenti che consentano di conciliare la sostenibilità organizzativa delle farmacie, la continuità del servizio e la tutela dei professionisti. È proprio in questo equilibrio che si colloca il problema del corretto impiego dei farmacisti a partita IVA.
Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma
La vicenda esaminata dalla Corte d’Appello di Ancona riguarda una società titolare di farmacia che si avvaleva di alcune farmaciste formalmente inquadrate come lavoratrici autonome.
Secondo quanto emerso nel giudizio, le professioniste svolgevano tuttavia mansioni e attività organizzate in modo analogo a quelle dei farmacisti dipendenti: erano inserite nei turni di apertura, rispettavano un monte ore settimanale prestabilito, seguivano indicazioni aziendali in materia di prezzi, sconti, promozioni e fornitori ed erano tenute a comunicare le assenze.
Tali circostanze hanno assunto rilievo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, poiché indicative, secondo la ricostruzione accolta dai giudici, di un inserimento stabile nell’organizzazione aziendale e dell’assoggettamento al potere direttivo del committente.
Il riferimento normativo fondamentale è rappresentato dall’articolo 2094 del Codice civile, che definisce prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell’impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
A tale disposizione si contrappone l’articolo 2222 del Codice civile, relativo al contratto d’opera, nel quale il prestatore si obbliga a compiere un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
La distinzione non dipende, quindi, dal semplice possesso di una partita IVA, dall’emissione di fatture o dall’utilizzo dell’espressione «collaborazione libero-professionale». Occorre verificare se, nella sostanza, il professionista conservi un’effettiva autonomia nell’esecuzione della prestazione oppure sia inserito nell’organizzazione del committente con modalità tipiche del lavoro subordinato.
Il potere direttivo come elemento centrale della valutazione
La subordinazione si manifesta soprattutto attraverso l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e di controllo del datore di lavoro. La valutazione giudiziale, tuttavia, non si esaurisce in un singolo elemento, ma considera complessivamente gli indici rivelatori emersi nel caso concreto.
Nel settore farmaceutico, la presenza di turni predeterminati, l’obbligo di rispettare un orario settimanale imposto, la necessità di giustificare o comunicare le assenze e l’assoggettamento
a direttive organizzative che incidano sulle modalità quotidiane della prestazione possono costituire indizi significativi di subordinazione.
È opportuno precisare che non ogni indicazione del committente è incompatibile con il lavoro autonomo. Una farmacia deve necessariamente rispettare la normativa di settore, garantire la corretta dispensazione dei medicinali e assicurare standard professionali e organizzativi adeguati. Il punto decisivo è distinguere gli obblighi legali e professionali, compatibili anche con una collaborazione autonoma, dalle direttive che manifestano un vero potere gerarchico sul lavoratore.
Anche l’inserimento nell’organizzazione aziendale, pur essendo un elemento rilevante, deve essere valutato insieme agli altri indici. La qualificazione del rapporto richiede infatti un esame complessivo delle concrete modalità di esecuzione della prestazione.
La giurisprudenza e gli indici di subordinazione
In questo quadro si colloca l’ordinanza della Cassazione n. 1095 del 16 gennaio 2023, richiamata nell’articolo, che valorizza, tra gli elementi da considerare, il controllo sulla durata della prestazione, la disponibilità del lavoratore rispetto alle fasce orarie richieste dal committente, le modalità di determinazione del compenso e l’assenza di un effettivo rischio economico.
Nessuno di tali elementi, isolatamente considerato, è necessariamente decisivo. La loro rilevanza deriva dal modo in cui concorrono a delineare un rapporto nel quale il professionista, anziché organizzare autonomamente la propria attività, si limita a mettere a disposizione le proprie energie lavorative secondo le esigenze e le direttive dell’impresa.
Occorre inoltre richiamare l’articolo 2 del decreto legislativo n. 81/2015, che prevede l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato anche a determinate collaborazioni prevalentemente personali, continuative ed eseguite secondo modalità organizzate dal committente. Si tratta di una disposizione distinta dall’accertamento della subordinazione ai sensi dell’articolo 2094 del Codice civile: anche quando non sia dimostrato un vincolo gerarchico in senso stretto, le caratteristiche organizzative della collaborazione possono quindi assumere rilievo ai fini dell’applicazione delle tutele previste dalla legge.
La corretta qualificazione giuridica richiede pertanto di distinguere tra lavoro autonomo genuino, lavoro subordinato e collaborazioni alle quali la legge estende la disciplina del lavoro subordinato.
Le conseguenze previdenziali ed economiche per la farmacia
Nel caso esaminato dalla Corte d’Appello di Ancona, il contenzioso è stato promosso dall’INPS per ottenere il recupero dei contributi previdenziali relativi a prestazioni formalmente autonome ma ritenute, nella sostanza, subordinate.
Il profilo previdenziale è particolarmente rilevante. L’articolo 38 della Costituzione riconosce il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di eventi quali malattia, infortunio, invalidità e vecchiaia. La contribuzione previdenziale costituisce uno degli strumenti attraverso i quali tale tutela viene realizzata.
Quando un rapporto viene riqualificato come subordinato, possono derivarne obblighi contributivi ulteriori rispetto a quelli assolti in regime di lavoro autonomo, con eventuali
differenze da versare, interessi e sanzioni secondo la disciplina applicabile. L’esatta portata delle conseguenze dipende dalle circostanze del caso, dai periodi interessati e dagli adempimenti effettuati.
La riqualificazione può inoltre incidere sul trattamento economico e normativo spettante al lavoratore, sull’applicazione del contratto collettivo eventualmente pertinente e sul riconoscimento degli istituti propri del lavoro subordinato, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.
Per la farmacia, pertanto, il rischio non si esaurisce nella possibile contestazione dell’INPS: può estendersi al contenzioso con il professionista e alla necessità di ricostruire correttamente il trattamento giuridico ed economico del rapporto.
Autonomia professionale: quali condizioni devono essere rispettate?
La sentenza non comporta un divieto generalizzato di ricorrere a farmacisti liberi professionisti con partita IVA. Una simile collaborazione resta lecita quando corrisponde a un rapporto effettivamente autonomo, coerente con la natura dell’incarico e con le modalità concrete di svolgimento dell’attività.
Il requisito fondamentale è l’autonomia effettiva del professionista, che deve essere verificata non soltanto nella formulazione del contratto, ma anche nella gestione quotidiana della collaborazione.
In particolare, è opportuno prestare attenzione:
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All’organizzazione dei tempi di lavoro: l’imposizione di turni fissi e di un monte ore settimanale può costituire un indice di subordinazione, soprattutto se accompagnata da poteri di controllo e direttive aziendali.
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Alla gestione delle assenze: occorre distinguere il coordinamento necessario a garantire la continuità del servizio da un vero obbligo di autorizzazione o controllo tipico del rapporto gerarchico.
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Alle modalità di esecuzione dell’incarico: il professionista deve conservare margini reali di autonomia, compatibili con gli obblighi normativi e deontologici della professione.
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Alla determinazione del compenso: il sistema di remunerazione deve essere valutato insieme agli altri elementi del rapporto, senza presumere che la fatturazione a prestazione o a giornata sia, da sola, decisiva.
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Alle direttive aziendali: le prescrizioni necessarie al rispetto della normativa farmaceutica non equivalgono automaticamente a subordinazione; possono invece assumere rilievo le direttive che disciplinano in modo penetrante l’attività lavorativa e le modalità della sua esecuzione.
La redazione di un contratto accurato è certamente utile, ma non può sostituire la verifica della realtà. Un accordo che definisca il professionista come autonomo non è sufficiente se, nella pratica, la farmacia ne determina sistematicamente orari, presenza e modalità operative come farebbe con un dipendente.
Prevenzione del contenzioso: la verifica deve partire dall’organizzazione aziendale
Per le farmacie, la principale misura preventiva consiste nel verificare la coerenza tra il contratto stipulato e le modalità concrete con cui il professionista opera.
Non basta inserire nel testo contrattuale clausole che escludano formalmente la subordinazione. È necessario che l’organizzazione effettiva del rapporto sia compatibile con l’autonomia dichiarata, tenendo conto delle peculiarità dell’attività farmaceutica e degli obblighi di legge che gravano sul titolare.
Un esame preventivo dei contratti, delle procedure interne, delle modalità di programmazione delle prestazioni e dei sistemi di remunerazione può contribuire a individuare situazioni potenzialmente critiche. In presenza di elementi riconducibili al lavoro subordinato, può essere necessario valutare un diverso inquadramento, evitando che una situazione irregolare si protragga nel tempo.
Conclusioni: conta la realtà del rapporto, non l’etichetta contrattuale
La sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 231/2026 richiama un principio essenziale del diritto del lavoro: la partita IVA non costituisce uno strumento idoneo a escludere, di per sé, l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato.
Il ricorso ai farmacisti liberi professionisti rimane una possibilità legittima e talvolta utile per le esigenze organizzative della farmacia, ma richiede che l’autonomia sia reale e verificabile.
Il criterio da seguire è quello della corrispondenza tra forma e sostanza: se il professionista è effettivamente autonomo, il rapporto può essere strutturato come tale; se invece presta la propria attività secondo modalità che rivelano subordinazione, la qualificazione formale non impedisce al giudice di riconoscere la natura effettiva del rapporto.
La questione non è quindi meramente contrattuale, ma investe la corretta applicazione delle norme lavoristiche e previdenziali, la tutela del professionista e la responsabilità organizzativa del titolare della farmacia. Per questo motivo, una verifica preventiva dei rapporti in essere non rappresenta soltanto una cautela amministrativa, ma uno strumento concreto di gestione del rischio giuridico ed economico, con una certezza il problema va oltre il diritto ma investe il sistema. Le facoltà di farmacia acquisiscono sempre meno studenti e il problema si moltiplicherà negli anni a venire: le sentenze ovviamente ossequiano il diritto ma è la politica, l’associazionismo professionale che deve trovare rimedio di fronte ad una farmacia sempre più impegnata alla dispensazione anche di servizi indispensabili alla tutela della salute e un organico sempre più carente e sempre più costoso.
M.Mascheroni

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