Consulenza : Trasformazione societaria

Di Marino Mascheroni 19/03/2025
Richiesta

E’ possibile determinare una rivalutazione delle quote beneficiando di una deducibilità in 18 anni in un passaggio da Snc a Sas o è necessaria la creazione di una nuova società a partire da ditta individuale?

Consulenza

La rivalutazione delle quote è una cosa, l’affrancamento dell’avviamento al quale ella sembra riferirsi è un’altra. Il riferimento è l’art. 176 TUIR.
Dunque, il conferimento d’azienda in società è un’operazione fiscalmente “neutra” nel senso che non dà luogo al realizzo di minus/plusvalenze deducibili/imponibili.
La società conferitaria, tuttavia, può – e sottolineiamo “può” perché è semplicemente una facoltà – “affrancare” l’avviamento, relativo naturalmente all’azienda conferita e iscritto nel bilancio della società conferitaria per effetto dell’operazione, corrispondendo un’imposta sostitutiva delle imposte personali e dell’Irap pari:
• al 12% per valori dell’avviamento compresi da 0 fino a 5 milioni, quel che pertanto vale per la stragrande maggioranza delle farmacie;
• al 14% per valori compresi tra i 5 milioni e i 10 milioni;
• al 16% per valori superiori a 10 milioni.
Per effetto dell’affrancamento, le quote di ammortamento dell’avviamento diventano un costo deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile della società in misura – dispone l’art. 108 del TUIR – non superiore ad 1/18 (in pratica per un massimo del 5,56%) del costo storico per ciascun periodo d’imposta.
L’imposta sostitutiva deve essere corrisposta e la relativa opzione deve essere esercitata in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione (il conferimento d’azienda) o, al più tardi, nella dichiarazione riguardante il periodo di imposta successivo; la deducibilità fiscale delle quote di ammortamento decorre dallo stesso anno. Ora venendo al suo caso la trasformazione da snc a sas o viceversa non rientra tra le operazioni de quo, essendo appunto un’operazione di mera trasformazione della tipologia societaria non contemplata nel richiamato articolo.

Dr. Marino Mascheroni

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