M.Mascheroni :Le tipologie giuridico gestionali nell’art. 7 legge 362/1991

Di Marino Mascheroni 27/01/2025

Le tipologie giuridico gestionali nell’art. 7 legge 362/1991 


DITTA INDIVIDUALE

SOCIETÀ DI PERSONE

(S.n.c., S.a.s.)

Caratteristiche:

Priva di autonomia giuridica

Responsabilità illimitata e solidale dei soci

 SOCIETÀ DI CAPITALI

(S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.)

Caratteristiche:

Personalità giuridica

Responsabilità dei soci limitata al capitale sottoscritto

SOCIETA’ COOPERATIVE ARL

1.1.1 LA FARMACIA ESERCITATA IN FORMA DI DITTA INDIVIDUALE

Si deve ritenere che la farmacia riservata alla titolarità della persona fisica debba rimanere ascritta al farmacista iscritto all’albo professionale e in possesso del requisito di idoneità ex art. 12, Legge 475/1968 in quanto proprio tal norma non ha subito gli interventi di ristrutturazione ed apertura al capitale avuti nel campo societario. Supplirebbe in via analogica sistematica la Società a responsabilità a socio unico che come ben cognito rappresenta forma societaria a tutti gli effetti.

Nella farmacia esercitata in forma individuale sono possibili forme associative che non trasformano la medesima in ente collettivo. In particolare, trovano ivi applicazione l’impresa familiare disciplinata dall’art. 230 bis del codice civile e l’associazione in partecipazione disciplinata dall’art. 2549 del codice civile.

L’impresa familiare

È, normalmente, ma non necessariamente, di piccola dimensione e può avere ad oggetto l’esercizio di un’attività commerciale quindi compatibile con la realtà della farmacia. Secondo la maggior parte degli interpreti, l’impresa familiare conserva il carattere di impresa individuale, e si fonda sul fatto che uno dei familiari riservando a sé la qualità di imprenditore (il titolare della farmacia) con i relativi poteri, obblighi e responsabilità, «associa» alla partecipazione dell’impresa, di cui ha la titolarità, i proprî familiari.  In essa collaborano i componenti della famiglia dell’imprenditore (art. 230 bis c.c.) in modo continuativo e non saltuario. Per la costituzione dell’impresa familiare non è necessario sottoscrivere un atto pubblico ma è sufficiente tenere un comportamento idoneo; tuttavia, affinché se ne possa dare rilevanza fiscale è necessario che il contratto sia stipulato per iscritto, con la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata che contenga:

l’indicazione dei familiari partecipanti;

  • l’indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l’imprenditore;
  • la sottoscrizione dell’imprenditore e dei partecipanti.

Anche da un punto di vista fiscale, come da quello civilistico, viene previsto che la partecipazione al reddito debba essere proporzionale alla qualità e alla quantità del lavoro prestato dal familiare nell’impresa, tuttavia la norma fiscale (art. 5 comma 4 del Tuir), nel fissare le modalità di imputazione del reddito ai soggetti partecipanti all’impresa familiare dispone che le quote spettanti a tutti i collaboratori non possono in ogni caso superare il 49% degli utili conseguiti dall’impresa (ma non le perdite), mentre il 51% di tale reddito deve restare assegnato all’imprenditore.

Ai familiari che collaborano nell’impresa familiare spettano:

DIRITTI PATRIMONIALI: diritto al mantenimento; diritto alla partecipazione agli utili dell’impresa familiare, ai beni acquistati con essi, agli incrementi di valore dell’azienda compreso il valore di avviamento della farmacia; diritto di prelazione sull’azienda in caso di trasferimento o di divisione ereditaria dell’azienda stessa.  DIRITTI AMMINISTRATIVI: diritto di adottare a maggioranza le decisioni di gestione straordinaria dell’impresa (es. impiego degli utili, cessazione dell’impresa); diritto di trasferire la propria partecipazione all’impresa solamente ai restanti familiari, con il consenso di quelli che già vi partecipano.

L’imprenditore può in ogni momento decidere di estromettere un familiare dall’impresa. In tale occasione il familiare estromesso può pretendere la quota di utili di sua competenza e gli incrementi maturati. L’ordinamento e la giurisprudenza hanno permesso di individuare alcune ipotesi di cessazione dell’appartenenza del familiare all’impresa. Si tratta di ipotesi di “rottura” della relazione che lega il familiare alla collaborazione in seno all’impresa, e che possono essere riassunte nelle seguenti casistiche:

  • recesso da parte del familiare, con congruo preavviso, al fine di non arrecare pregiudizi alla prosecuzione dell’impresa;
  • recesso per giusta causa da parte del familiare, con effetti immediati;
  • esclusione del familiare, nel caso in cui si rilevi che lo stesso sia elemento di negatività per la conduzione delle attività di impresa;
  • perdita dello status di familiare.

Evidentemente, l’ultimo punto dell’elenco di cui sopra apre diversi scenari di rilievo. È ad esempio possibile che il familiare cessi di esser tale perché il matrimonio viene dichiarato nullo, o in seguito a divorzio e separazione. In questo caso, spetterà sempre al titolare dell’impresa la valutazione autonoma della situazione creatasi, al fine di comprendere se essa risulti o meno compatibile con le finalità dell’impresa.

Cessazione dell’impresa familiare

Vi sono poi le ipotesi di cessazione dell’impresa familiare. Anche in questo caso, per brevità e per semplicità di esposizione, può esser utile cercare di sintetizzare nei seguenti punti:

  • decisione del titolare di cessare le attività;
  • morte del titolare, con possibilità che la stessa impresa possa proseguire con altri titolari appartenenti alla stessa famiglia;
  • alienazione dell’azienda, ferme restando le regole legate al diritto di prelazione;
  • fallimento del titolare.

Nel caso di morte del titolare sottolineiamo che, per effetto della sua unica titolarità, i beni dell’impresa vengono devoluti a favore del suo asse ereditario. Ai familiari partecipanti all’impresa spetta solo una quota di beni o di utili o di incrementi e il diritto di prelazione.

Non costituisce causa automatica di cessazione dell’impresa familiare la separazione dei coniugi partecipanti alla stessa. L’ha affermato il Tribunale di Ivrea il 24 giugno 2005 con le seguenti ragioni: “L’intervenuta separazione personale tra i coniugi non comporta “ipso iure” ed in assenza di qualunque altro accertamento di fatto sulle diverse modalità di concreto svolgimento dell’attività professionale, l’automatica e necessaria cessazione dell’impresa familiare ex articolo 230-bis del codice civile già esistente tra i coniugi stessi”.

L’associazione in partecipazione

L’associazione in partecipazione rappresenta un istituto contrattuale che fu molto utilizzato in farmacia (oggi molto meno stante l’apertura ai soci capitalisti nell’ambito societario) perché consentiva il coinvolgimento di soggetti diversi nella conduzione aziendale, al di là del rapporto di parentela tipico dell’impresa familiare, mediante apporti e/o collaborazioni di natura diversa dalla prestazione lavorativa.

L’associazione in partecipazione disciplinata dall’ art. 2549 c.c. prevede che un imprenditore (quindi anche farmacista) conceda ad un terzo di partecipare agli utili della sua impresa in cambio di un determinato apporto. In farmacia tipico è l’apporto di capitale. Dall’entrata in vigore dello Jobs Act del 2015, l’apporto dell’associato non può più consistere, nemmeno in parte, in una prestazione lavorativa, se questi è una persona fisica. In cambio, dell’apporto il titolare si impegna a riconoscere all’associato una quota degli utili conseguiti dalla farmacia, rispondendo di eventuali perdite solo nel limite dell’apporto ricevuto.

L’associato non diventa quindi socio della farmacia ma una «sorta di finanziatore» remunerato con parte degli utili della farmacia e un rischio limitato per le eventuali perdite d’impresa.

Dall’art. 2554 cod. civ. si ricava che affianco alla figura principale di associazione in partecipazione si possono configurare altre fattispecie simili, in cui un contraente può partecipare agli utili dell’impresa senza partecipare alle perdite o può partecipare agli utili e alle perdite dell’impresa senza la corresponsione di un determinato apporto. La prima fattispecie si definisce “cointeressenza impropria”, la seconda “cointeressenza propria.

1.1.2 LE SOCIETA’ DI PERSONA TITOLARI DI FARMACIA

Sono la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice.

  • La Società in nome collettivo

Nella società in nome collettivo per le obbligazioni sociali risponde in via primaria la Società con il suo patrimonio (onere di preventiva escussione del patrimonio sociale) e, in via sussidiaria ed eventuale, rispondono i soci illimitatamente e solidalmente con il patrimonio personale. In caso di fallimento della società in nome collettivo la legge prevede che si debba dichiarare il fallimento personale di tutti i soci della società.

la responsabilità dei soci è illimitata e solidale.

  • Solidale: significa che un socio, quando la società non è in grado di far fronte ai propri impegni, ne risponde interamente e non solo in proporzione alla sua quota di partecipazione;
  • Illimitata: significa che il socio risponde personalmente con tutto il suo patrimonio, naturalmente dopo che i creditori della società si sono avvalsi di tutto il patrimonio della società senza esserne stati interamente soddisfatti.

L’atto costitutivo della società in nome collettivo:

  • La forma del contratto deve essere l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata.
  • L’atto costitutivo deve essere registrato nel registro delle imprese e deve indicare:
  • le generalità dei soci;
  • ragione sociale;
  • soci amministratori e con rappresentanza;
  • sede;
  • oggetto sociale
  • conferimenti, valore e modo di valutazione;
  • prestazioni d’opera;
  • modalità di ripartizione utili/ perdite;

I caratteri essenziali nella snc a cui prestare attenzione.

Nelle società in nome collettivo le modificazioni del contratto sociale (i così detti patti sociali equiparabili allo statuto societario) e quindi anche le cessioni di quote tra soci richiedono il consenso di tutti i soci, così come stabilito dall’articolo 2252 del codice civile. Il dettato normativo contenuto in tale articolo si fonda sul così detto intuitu personae, cioè lo si ribadisce, a nessun socio è consentito cedere la propria posizione contrattuale o quota senza il consenso degli altri, perché verrebbe con ciò unilateralmente a modificarsi il contratto, imponendo agli altri contraenti un socio che essi non hanno voluto e possono non gradire. (Salvo contraria pattuizione dei patti sociali che può essere stabilità in fase costitutiva o successiva ma sempre col il consenso unanime).

I diritti dei soci si possono così sintetizzare:

  • Il diritto agli utili: ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione all’unanimità del rendiconto (2262 c.c.)
  • Il diritto al rimborso della quota: Nel caso di cessazione del rapporto limitatamente ad un socio, questi ha diritto di ricevere una somma di denaro corrispondente alla propria quota entro sei mesi dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto.
  • Il diritto di recesso: ogni socio ha diritto di ritirare la sua partecipazione nella società mediante recesso nelle seguenti ipotesi:
    • società stabilita a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci;
    • nei casi previsti dal contratto sociale;
    • se vi è giusta causa.

Fanno eco i seguenti obblighi:

  • Obbligo dei conferimenti: i soci in sede di costituzione o di aumento di capitale sociale i soci sono obbligati ad effettuare i conferimenti promessi
  • Partecipazione alle perdite: le perdite subite dalla società devono essere ripartite fra i soci che provvedono a coprirle;

L’amministrazione della S.n.c. è un argomento che non può essere affrontato se prima non si è analizzato il rapporto di forza che deve esistere tra i soci. Quando parliamo di rapporto di forza nelle società non bisogna immaginare una persona che “tiranneggia” l’altra che impone la propria volontà a dispetto di ogni ragionevole considerazione. Ed allora per l’amministrazione va studiata un’impostazione particolare, che potrebbe essere scelta fra le seguenti:

  • amministrazione unica affidata ad un solo socio;
  • amministrazione disgiunta, affidata disgiuntamente appunto a tutti i soci con decisione sull’eventuale opposizione di un amministratore rimessa ad un terzo, estraneo alla società, affidata disgiuntamente appunto a tutti i soci;
  • amministrazione congiunta, ma a maggioranza computata secondo la quota di partecipazione al capitale;
  • amministrazione congiunta per le operazioni di straordinaria amministrazione e disgiunta per le operazioni ordinarie.

Per approfondire:

Amministrazione disgiuntiva affidata a ciascun socio: Il principio generale è che il potere di amministrare la società spetta a ciascun socio con responsabilità illimitata, disgiuntamente dagli altri soci. Tuttavia, tal potere, proprio perché può essere esercitato disgiuntamente dagli altri soci, non è illimitato, ma viene contemperato dal potere riconosciuto a ciascuno degli altri soci di opporsi all’operazione da compiersi, prima che la stessa sia compiuta (art. 2552, co. II c.c.) è il così detto “diritto di veto”. Sull’opposizione deve pronunciarsi la collettività dei soci, la quale decide a maggioranza determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili. (esempio: la farmacia Alfa S.n.c. è composta da tre soci con quote di 1/3 ciascuno; qualora il socio Tizio decida di cedere la farmacia, i soci Caio e Sempronio che detengono la maggioranza insieme dei 2/3 possono opporre veto all’operazione);

Amministrazione congiuntiva: Le parti possono stabilire nel contratto sociale una forma di amministrazione congiuntiva con la conseguenza che per le relative decisioni è necessaria l’unanimità dei consensi, non trovando applicazione in assenza di una specifica previsione pattizia l’amministrazione fondata sul principio maggioritario. Qualora venga stabilito questo sistema collegiale le regole da seguire sono le seguenti: per il compimento delle operazioni sociali (sottoscrizioni di contratti, assunzione o licenziamenti ecc.) è necessario il consenso di tutti soci amministratori;

I singoli amministratori non possono compiere da soli nessun atto, salvo che vi sia l’urgenza di evitare un danno alla società (art.2258, comma III c.)

*ESEMPIO *

Esempio di clausola pattizia in snc con amministrazione congiunta (un caso pratico)

L’amministrazione della Società e la legale rappresentanza della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio sono attribuite ad entrambi i soci con firma libera e disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione e congiunta per quelli di straordinaria amministrazione, con facoltà di nominare Procuratori ad Negotia per singoli atti o categorie di atti. Negli atti di straordinaria amministrazione devono essere ricompresi anche tutti quelli, nessuno escluso, di utilizzazione o disposizione degli immobili di proprietà e/o detenuti per altro diritto dalla Società, nonché acquisti o vendite di aziende o rami di azienda, acquisti anche in locazione finanziaria per un valore comunque superiore ai 15.000,00, o vendite di beni immobili, accensione di finanziamenti di qualsiasi natura assistiti da garanzia reale su beni immobili di proprietà sociale, assunzione di partecipazioni di qualsiasi tipo e natura, rilascio di garanzie a favore di Soci o di terzi. Per gli effetti dell’Articolo 7, Comma 3 della Legge n. 362/91 e successive modifiche ed integrazioni, la direzione della Farmacia spetta a farmacista anche non socio in possesso del requisito di idoneità ex art. 12 Legge 475/1968. Il direttore potrà essere sostituito con decisione unanime dei soci dandone comunicazione alla competente Autorità Sanitaria.  In caso d’impedimento del direttore la sostituzione potrà essere effettuata ricorrendo ad un farmacista anche non Socio in possesso del requisito d’idoneità ex art. 12 Legge 475/1968. Al fine di incentivare il più ampio impegno professionale da parte di ciascuno dei Soci, la Società potrà deliberare, con il consenso unanime di tutti i Soci, l’assegnazione di un compenso in misura fissa, indicizzata e/o variabile, ovvero anche un’indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e/o con sistemi assicurativi o previdenziali) ai Soci che hanno prestato la propria opera nella amministrazione della Società, nella gestione dell’impresa sociale o nella direzione tecnico-professionale della Farmacia, in misura proporzionale alla qualità e quantità del lavoro svolto in Farmacia e da imputarsi ai costi di esercizio della Società.      In ogni caso, gli amministratori hanno diritto, comunque, al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

  • La Società in accomandita semplice

La società in accomandita semplice è caratterizzata da due diverse forme di soci:

Gli accomandatari che rivestono la qualifica di imprenditori e rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali e sono soggetti alla stessa disciplina dei Soci delle S.n.c. sopra accennata. Sono i soci amministratori della società e possono cumulare la carica con quella di direttore tecnico della farmacia se in possesso dei requisiti di legge.

Gli accomandanti che hanno una responsabilità limitata alla propria quota e sono esclusi in genere da ogni attività di amministrazione e rappresentanza ed è anche vietata l’ingerenza nella vita sociale. Non rispondono delle perdite se non nel limite della quota conferita.

Più precisamente:

I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari rilasciata dal socio accomandatario. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale  verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell’articolo 2286 del c.c.

I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l’atto costitutivo lo consente, indi possono essere dipendenti della società farmacia e se in possesso del requisito di idoneità anche direttori tecnici della stessa, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza.

In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio, e di controllarne l’esattezza, consultando i libri sociali e gli altri documenti della società.

Per approfondire:

  • Il socio accomandante che diviene accomandatario e viceversa

Quanto alla responsabilità gravante su chi assuma la qualifica di accomandatario durante la vita della società, trova applicazione il principio di cui all’articolo 2269 del codice civile, in tema di responsabilità del nuovo socio di società di persone, per il quale colui che entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anche anteriori all’acquisto della qualità di socio.

Il principio trova ragione nella circostanza che il socio, facendo ingresso in una compagine sociale già esistente, con ciò approva l’operato della precedente gestione, accettando lo stato di rischio in cui si trova l’impresa di cui diviene partecipe.

Viceversa, il socio accomandatario di società in accomandita semplice che, a seguito della modifica dei patti sociali, divenga socio accomandante, resta illimitatamente responsabile dei debiti contratti dalla società al tempo in cui egli ricopriva il ruolo di socio accomandatario.

  • Un caso particolare di socio nella società titolare: il socio d’opera

L’art. 2247 c.c. stabilisce che il conferimento da parte del socio può sostanziarsi anche in servizi.

La figura è sostanzialmente prevista per le società di persona per le quali vi è una espressa previsione legislativa (l’art. 2263 c.c. e 2295 5 co c.c.).

Il socio d’ opera non è un dipendente e quindi in mancanza di utili non percepisce alcuna remunerazione.

*ESEMPIO *

Esempio di clausola pattizia di società personale con socio d’opera (un caso pratico)

Il capitale sociale è di euro . . . e viene sottoscritto dai soci A e B nelle seguenti misure:

– A . . .  per una quota di euro . . .

– B . . .  per una quota di euro . . .

Il socio C. è socio d’opera e non sottoscrive nella qui costituita società alcuna quota di capitale e con il presente atto si obbliga a prestare nella farmacia la propria attività contabile ed in materia fiscale impegnandosi a provvedere alla fatturazione ed alla tenuta di tutta la contabilità sociale nei modi e termini di legge e alle incombenze relative alla gestione clienti-fornitori della farmacia stessa.

  • La sopravvenuta mancanza di una categoria di soci

Un’autonoma causa di scioglimento della S.A.S è rappresentata dal venir meno di una delle due categorie, nel caso in cui la categoria che viene a mancare sia quella dei soci accomandatari è prevista una nomina di un amministratore provvisorio che eserciterà solo l’ordinaria amministrazione, nel caso effettui atti di straordinaria amministrazione risponde nei confronti dei terzi delle obbligazioni assunte.

Trascorso il termine dei 6 mesi senza una ricostituzione della categoria degli accomandatari la società diviene una S.N..C irregolare (sempre che siano rimasti almeno due soci) che risulta incompatibile con la gestione di una farmacia. Nel caso a venir meno siano i soci accomandanti, l’attività procede regolarmente salvo divenire una S.N.C se nel termine legale gli accomandatari non sostituiscano gli accomandanti.

1.1.3 LE SOCIETA’ DI CAPITALI TITOLARI DI FARMACIA

Sono la società a responsabilità limitata, la società per azioni e le società cooperative arl.

  • La società a responsabilità limitata

La Società a Responsabilità Limitata è stata profondamente innovata dalla riforma del diritto societario del 2003. Attualmente la S.r.l., corredata da una disciplina autonoma, è definita come un modello intermedio tra la S.p.A. e le società di persone: sono presenti alcuni elementi, quali la deroga completa del principio della responsabilità patrimoniale, che la equiparano alla S.p.A., insieme ad altri fattori, quali la flessibilità organizzativa o la personalità delle quote, che sono caratteristiche delle società di persone.  Quale società idonea ad essere titolare di farmacia la S.r.l. come la spa è stata prevista dalla legge 124/2017. In precedenza, solo le società di persona erano ammesse quali titolari di farmacia dalla normativa.

Le quote rappresentano la misura della partecipazione di un socio alla Società. I diritti del socio sono proporzionali alle sue quote di partecipazione. La quota è un’entità unica e unitaria qualunque sia il suo ammontare. Le partecipazioni normalmente sono proporzionali ai conferimenti.

Il capitale della S.r.l. risulta quindi frazionato in più parti a seconda del numero dei soci ogni socio è titolare di una quota di partecipazione, corrispondente alla quota di capitale sociale da lui sottoscritta. Le quote possono ovviamente essere di ammontare diverso ed è prevista l’attribuzione a singoli soci, anche con quote di partecipazione inferiori, di diritti particolari riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione di utili. questi diritti potranno, durante la storia della società essere modificati solo con il consenso unanime dei soci.

Gli organi societari della Società a responsabilità limitata

Le società a responsabilità limitata quali persone giuridiche hanno una propria organizzazione interna, risultano cioè composte di un complesso di organi ciascuno dei quali ha una particolare sfera di competenze inderogabili e particolari funzioni in ordine all’esplicazione dell’attività sociale di farmacia.

Gli organi sono costituiti da persone fisiche e queste sono legate alla società da un rapporto interno e non da un rapporto intersoggettivo e quindi formano parte integrante della struttura della persona giuridica.

ASSEMBLEA

(DECISIONI DEI SOCI)

 AMMINISTRAZIONE SOCIETARIA

(LA GOVERNANCE SOCIETARIA)

REVISORE E COLLEGIO SINDACALE

(CONTROLLO SULLA GESTIONE – REVISIONE LEGALE

Le decisioni dei soci nella S.r.l.

L’assemblea dei soci è l’organo costituito dai soci e criterio operativo è quello della collegialità. L’assemblea è l’organo deliberativo interno.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dallo statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

  • l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili e le modifiche dello statuto;
  • la nomina degli amministratori e la struttura dell’organo amministrativo;
  • la nomina dei componenti dell’organo di controllo;
  • la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l’assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
  • le decisioni in ordine all’anticipato scioglimento della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell’art. 2487 primo comma c.c.;

A differenza del regime previgente (sino al 31 dicembre 2003), l’assemblea non rappresenta più l’organo decisionale/deliberativo proprio della società a responsabilità limitata, ma un organo a competenza limitata. L’assemblea rappresenta la riunione nella quale i soci manifestano la volontà sociale.

Non è più previsto una differenziazione tra assemblea ordinaria e straordinaria come ante 2003, ma il codice prevede quorum diversi a seconda delle materie da deliberare.

Assemblea obbligatoria (art. 2479 comma 4 c.c.)

  • per le modificazioni dell’atto costitutivo (cfr. art. 2480 c.c.);
  • per compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci;
  • se lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.
  • In tutti gli altri casi l’atto costitutivo può prevedere, in alternativa al metodo collegiale e fuori dall’assemblea, una consultazione per corrispondenza, cioè scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, senza necessità del sistema collegiale.

L’atto costitutivo deve indicare le modalità di espressione del consenso (fax, posta elettronica con firma digitale, ecc.) e, eventualmente, prevedere che per l’assunzione delle decisioni tutti i soci devono essere interpellati e almeno la maggioranza prescritta sia favorevole. Il principio cardine nel funzionamento delle società di capitali è quello del consenso della maggioranza.

Il quorum

Due sono le tipologie di quorum assembleare:

Il primo, detto costitutivo, indica il numero minimo di soci che devono essere presenti affinché l’assemblea possa dirsi regolarmente costituita;

Il secondo, detto deliberativo, rappresenta il numero di voti necessari per assumere una deliberazione. Deve essere richiamato comunque l’art. 2479-bis c.c. che fa salva una diversa disposizione dell’atto costitutivo. Tutti i quorum assembleari sotto riportati sono derogabili sia in aumento che in diminuzione.

TIPOLOGIA DI QUORUM MAGGIORANZA RICHIESTA
Quorum Deliberativo

 

 

 

 

 

 

Quorum Deliberativo

 

Presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

 

 

 

 

Maggioranza assoluta degli intervenuti. Sono fatti i salvi i casi di cui ai numeri 4 e 5 dell’art. 2479 (modificazioni dell’atto costitutivo e decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci). In questi casi è necessario il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

La Governance nella S.r.l.: Amministrazione

Gli amministratori costituiscono l’organo a cui è demandata la gestione dell’impresa (farmacia nel nostro caso). La società è amministrata alternativamente, a scelta dei soci, da un amministratore unico, o da più amministratori, il cui numero può variare da due a cinque. La decisione di nomina determina la durata in carica dell’organo amministrativo e il numero degli amministratori; nel caso di amministrazione affidata a più persone, la decisione di nomina specifica altresì se gli amministratori operano con metodo collegiale, formando il consiglio di amministrazione, ovvero con metodo individuale e, in questo caso, se i poteri di amministrazione sono ad essi affidati in via congiuntiva o disgiuntiva, fermo rimanendo che, anche in caso di adozione del metodo individuale, gli amministratori dovranno comunque adottare con metodo collegiale le decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione ed agli aumenti del capitale. Gli amministratori possono anche non essere soci e sono rieleggibili.

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

  • da un amministratore unico;
  • da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
  • da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti.

Gli amministratori possono essere anche non soci e non farmacisti ed è sempre obbligatoria la nomina del direttore tecnico. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, e sono rieleggibili.

 *ESEMPIO *

clausola statutaria per amministrazione in S.r.l. (un caso pratico) La società è amministrata alternativamente, a scelta dei soci, da un amministratore unico, o da più amministratori, il cui numero può variare da due a cinque. La decisione di nomina determina la durata in carica dell’organo amministrativo e il numero degli amministratori; nel caso di amministrazione affidata a più persone, la decisione di nomina specifica altresì se gli amministratori operano con metodo collegiale, formando il consiglio di amministrazione, ovvero con metodo individuale e, in questo caso, se i poteri di amministrazione sono ad essi affidati in via congiuntiva o disgiuntiva, fermo rimanendo che, anche in caso di adozione del metodo individuale, gli amministratori dovranno comunque adottare con metodo collegiale le decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione ed agli aumenti del capitale. Gli amministratori possono anche non essere soci e sono rieleggibili.

Esempio di clausola con pluralità di amministratori che agiscono con metodo individuale

L’amministrazione e la rappresentanza della società sia di fronte ai terzi che in giudizio spettano disgiuntamente agli amministratori Signori…, i quali potranno compiere con firma singola qualunque atto di ordinaria amministrazione. Per il compimento di tutti gli altri atti di ordinaria amministrazione di valore superiore ad €.20.000 e per gli atti di straordinaria amministrazione, per l’assunzione e il licenziamento di personale, per la nomina del direttore sanitario gli amministratori potranno agire in nome e per conto della società esclusivamente con firma combinata.

Esempio di clausola con Consiglio di amministrazione

Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente (se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina) ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo. Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese col voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica. L’organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la Legge o il presente Statuto riservano espressamente ai soci. L’organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri, ovviamente entro i limiti dei poteri che ha l’organo amministrativo. Nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma dell’art. 2381 del Cod. Civ., a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comitato esecutivo ovvero l’Amministratore o gli Amministratori delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa. Non sono delegabili, ai sensi dell’art. 2381 del Cod. Civ., le seguenti attribuzioni (che restano pertanto di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione: – emissione di obbligazioni convertibili (art. 2420 ter); – redazione del bilancio (art. 2423); – aumento del capitale sociale (art. 2481); – riduzione del capitale per perdite di oltre 1/3 (art. 2482 bis); – riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale; (art. 2482 ter); – redazione del progetto di fusione (art. 2501 ter); – redazione del progetto di scissione (art. 2506 bis).

Il controllo nella S.r.l.: Collegio Sindacale e revisore

I soci possono nominare un revisore legale, anche società di revisione legale, e/o un organo di controllo, quest’ultimo costituito, a scelta dei soci, da un sindaco unico o da un collegio sindacale.

La nomina dell’organo di controllo o del revisore legale è obbligatoria nei casi previsti dalla legge tempo per tempo vigente.

Nei casi consentiti dalla legge, l’organo di controllo esercita la revisione legale, salvo che con decisione dei soci venga nominato un revisore legale attribuendo ad esso tale funzione.

All’organo di controllo si applicano in ogni caso le disposizioni sul collegio sindacale previste per la società per azioni.

In caso di nomina del collegio sindacale, questo è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti e le relative riunioni possono svolgersi con l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione, secondo le modalità indicate dal presente statuto per il Consiglio di amministrazione. I membri del collegio devono essere indipendenti dagli amministratori ed iscritti all’albo dei revisori contabili.

I revisori incaricati del controllo contabile sono tenuti a:

  • verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno trimestrale;
  • verificare la corrispondenza del bilancio d’esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato, alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la loro conformità alle norme che li disciplinano;
  • Il revisore, inoltre, deve esprimere il giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato (ove redatto).

         La S.r.l. uninominale

Chiariamo subito che, quando parliamo di società unipersonale intendiamo solo una società di capitali: s.r.l. o s.p.a. La società di persone deve avere sempre almeno due soci, salvo che in via transitoria, per non più di sei mesi, nel caso in cui un socio rimanga da solo in seguito al recesso o alla cessione della quota da parte dell’altro socio, oppure alla sua morte. La società con un unico socio permanente è dunque necessariamente una società di capitali. La maggior parte di esse è una società a responsabilità limitata.

Nella società unipersonale il socio è quindi uno solo, vero è che qualcuno parla di impresa individuale con responsabilità limitata. Al di là delle formule giuridiche, ciò che conta è che l’imprenditore che gestisce da solo un’attività commerciale può utilizzare questo strumento per evitare la responsabilità illimitata che da sempre caratterizza l’esercizio dell’impresa individuale. L’imprenditore, insomma, può decidere di destinare all’esercizio dell’impresa solo un capitale determinato, mantenendo al sicuro da ogni rischio il resto del suo patrimonio.

La società unipersonale, pur avendo un solo socio, continua a funzionare secondo le regole ordinarie. È salva la possibilità che il numero dei soci aumenti, durante la vita della società, in seguito a una semplice cessione di quote. Una società, dunque, può nascere con un unico socio e diventare poi pluripersonale, se entrassero nuovi soci, oppure può nascere come una normale società con più soci, e diventare poi unipersonale nel corso della sua vita. Il ricorso alla S.r.l. uninominale giova anche nel caso di cui all’art. 2274 n. 4 c.c. che dispone che in caso di mancata ricostruzione della pluralità dei soci in una società di persona (si pensi al recesso o alla morte di un socio in una società con soli 2 soci) In questo caso, il legislatore assegna un termine per poterla ripristinare.

In mancanza, si verifica una causa di scioglimento della società.
Infatti, secondo, l’art. 2272, n. 4, cod. civ., la società si scioglie: “…4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita”. L’alternativa è che il socio superstite nel termine de quo provveda alla trasformazione della società di persona con unico socio in S.r.l. uninominale appunto.

I titoli di debito (cenni)

La società a responsabilità limitata può emettere titoli di debito. La locuzione utilizzata dal legislatore, volutamente generica, implica quindi che con l’espressione “titolo di debito” venga inteso uno strumento finanziario rappresentativo di un etero finanziamento creditizio, che può essere di natura variegata e non di stampo meramente obbligazionario, ponendo però l’accento sul fatto che i) si tratta di titoli che incorporano un debito della società e sono emessi in funzione della provvista di capitale di credito e ii) il rapporto sottostante debba necessariamente essere inquadrato come un prestito (contratto di mutuo puro o a causa mista

(F. Tassinari, La riforma delle società a responsabilità limitata).

Condizioni:

  • l’emissione deve essere prevista dall’atto costitutivo che attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per le decisioni;
  • i titoli emessi possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali (es. le banche, le compagnie di assicurazione, le SGR, le SICAV, le SIM);
  • in caso di successiva circolazione dei titoli di debito chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali o soci della società medesima.

Le perdite di esercizio nella S.r.l.

Occorre prestare attenzione alla disciplina delle perdite di esercizio che impongono agli amministratori interventi inderogabili e che devono essere presi in considerazione e valutati allorché il farmacista opti per tale forma societaria.

  • Nel caso in cui l’ammontare delle perdite non risulti superiore a un terzo del capitale sociale, (esempio S.r.l. con capitale sociale di 30.000,00 e perdita di 8000,00) il Codice civile non prescrive obblighi specifici in capo agli amministratori, i quali, in sede di approvazione del bilancio d’esercizio potranno proporre all’Assemblea, liberamente, il riporto al nuovo esercizio della perdita, la copertura con eventuali riserve iscritte in bilancio, o anche il ripianamento della perdita da parte dei soci.
  • Quando l’ammontare delle perdite supera il terzo del capitale sociale, ( es perdita di 15.000,00 euro) l’azienda entra in una situazione diversa in cui non è più lasciata alla libertà degli amministratori e dell’Assemblea la scelta di come comportarsi e con quali tempistiche, ma comportamenti e tempi vengono stabiliti dal Codice civile, il quale prescrive, due diverse modalità di comportamento a seconda che il capitale sociale ridotto delle perdite risulti comunque superiore al minimo legale (10.000) oppure no.
  • Quando la somma delle perdite, al momento della loro rilevazione, è superiore a un terzo del capitale sociale, ma questo per effetto di tale riduzione si mantiene superiore al minimo legale, il comportamento che dovrà essere tenuto da amministratori e Assemblea della società è prescritto dall’articolo 2482 bis del Codice civile.
  • Al comma 1 l’articolo 2482bis del Codice civile stabilisce che “quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti”.
  • Quando la somma delle perdite, al momento della loro rilevazione, è superiore a un terzo del capitale sociale e riduce quest’ultimo al di sotto del minimo legale, ( esempio perdita di 50.000) a stabilire il comportamento da adottare, da amministratori e Assemblea, sarà l’articolo 2482ter del Codice civile, il quale al comma 1 stabilisce che “se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito […], gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo” e al comma 2 che “è fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società di società di persone”.

La prelazione nella cessione di quote di S.r.l. e le clausole limitative al trasferimento

Il diritto di prelazione quote è il modo più diffuso per limitare il trasferimento delle partecipazioni sociali a soggetti terzi non soci. La deve essere prevista all’interno di una specifica clausola dello statuto, il documento che regola il funzionamento della società e i rapporti tra i soci. Con la clausola di prelazione, il socio che vuole vendere la propria quota a un terzo, deve prima proporre la quota agli altri soci. Il prezzo di vendita proposto ai soci è lo stesso offerto al soggetto esterno. I soci esistenti possono quindi decidere se acquistare la quota del socio uscente o consentirne la vendita.

Il divieto assoluto di trasferimento

È ammissibile la clausola lock-up ovvero di intrasferibilità assoluta di quote in presenza della quale spetta al socio il diritto di recesso societario che può essere esercitato in qualsiasi momento secondo il disposto dell’art. 2469, comma 2 c.c. che infatti dispone Qualora l’atto costitutivo preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2473. In tali casi l’atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.

La clausola di gradimento

L’atto costitutivo può subordinare la validità della cessione di quote al gradimento dell’organo sociale, dei soci o di terzi. L’atto costitutivo può indicare gli elementi obiettivi e specifici per i quali è possibile rifiutare il gradimento (per esempio per cessione a favore di parenti in linea retta) in assenza dei quali l’organo deputato rifiuterà il gradimento. Si applica anche in questo caso il disposto di cui all’art2469, comma 2 c.c.

Le clausole di exit nella cessione di partecipazione

La forma di tutela utile al socio di minoranza per assicurargli una posizione migliore e più sicura nella società – soprattutto quando non sia possibile ottenere il potere di veto– è costituita dall’ottenimento di diritti di exit (cioè, di uscita) dalla società.

In particolare, sono utili alcune clausole, ricorrenti nei patti parasociali – ma spesso presenti anche negli statuti di società – quali:

  • le clausole di co-vendita (“tag along”), che consentono al socio di minoranza di tutelarsi nel caso in cui la maggioranza voglia cedere la propria partecipazione ad un terzo che non gli sia gradito come futuro socio o, comunque, a condizioni economiche d’interesse anche per il socio di minoranza stesso; grazie a tale clausola, la minoranza può vendere la propria partecipazione al terzo – fermo il consenso di quest’ultimo – unitamente a quella della maggioranza. La clausola di tag along diventa ancor più opportuna quando sia presente una clausola di trascinamento, che obbliga la minoranza a vendere la propria partecipazione al terzo unitamente a quella della maggioranza, in modo da massimizzare il valore della propria partecipazione in previsione di una futura cessione della stessa ad un terzo interessato ad acquisire il controllo dell’intera società (clausola di drag along).
  • le clausole di opzione put, che attribuiscono alla minoranza il diritto di vendere alla maggioranza la propria partecipazione al ricorrere di determinate circostanze e in termini precisi;

*ESEMPIO *

Esempio di norma statutaria con diritto di prelazione: I soci avranno il diritto di cedere la quota sociale, con effetto verso la società, con le modalità di cui infra. Le quote sono liberamente trasferibili tra coniugi e parenti in linea retta ed in linea collaterale.

Nel caso in cui il socio intenda trasferire tutte le proprie quote o parte di esse o diritti sulle stesse a terzi, (per trasferimento si intende qualsiasi negozio a titolo gratuito o oneroso ivi compresi la costituzione di diritti sulle quote e la cessione forzata delle stesse, in forza del quale si conserva in via diretta o indiretta il risultato del mutamento di titolarità di dette quote o diritti) dovrà informarne, precisandone il prezzo o il valore, l’Organo Amministrativo, il quale ne darà immediata comunicazione agli altri soci. A parità di condizioni i soci avranno diritto di prelazione nell’acquisto delle quote o dei diritti sulle stesse e potranno rendersene acquirenti in proporzione alle quote possedute, in modo da lasciare inalterato il preesistente rapporto di partecipazione nel capitale sociale o, nel caso in cui alcuni soci soltanto esercitino la prelazione, le quote o i diritti oggetto di trasferimento dovranno fra loro essere ripartite in proporzione diretta delle quote da ciascuno possedute.

Nel caso in cui il numero delle quote oggetto di trasferimento o i diritti sulle quote da trasferire sia insufficiente per la ripartizione di cui sopra, o, eseguite le assegnazioni, vi sia un resto di quote che non possa essere attribuito con il criterio proporzionale di cui sopra, all’assegnazione di queste si procederà per sorteggio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Organo Amministrativo, i soci dovranno rendere noto allo stesso se intendono esercitare la prelazione per l’acquisto, in mancanza di che si intenderà che vi abbiano rinunciato. Qualora il corrispettivo dell’alienazione sia di natura infungibile, i soci potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione di cui sopra. In mancanza della suddetta indicazione tale comunicazione sarà considerata priva di effetti. Il pagamento del corrispettivo dovuto in caso di esercizio del diritto di prelazione dovrà avvenire entro trenta giorni dall’accettazione del prezzo o valore.

Il diritto di prelazione esercitato da uno o più soci dovrà riguardare tutte le quote o i diritti oggetto di trasferimento.

Statuto tipico di società a responsabilità limitata titolare di farmacia

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

Articolo 1

Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata denominata

……………………..

senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2

Sede

La società ha sede in ………. (..).

Possono istituirsi e sopprimersi altrove, sia in Italia che all’estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici.

Articolo 3

Durata

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata a norma di legge.

Articolo 4

Oggetto

La società ha per oggetto esclusivo l’acquisto, la vendita, l’esercizio e la gestione di farmacie nei limiti delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché la vendita al minuto di tutti gli articoli e prodotti complementari usualmente venduti nelle farmacie quali prodotti per la persona; articoli per l’infanzia, di puericultura, di profumeria e per la cura e l’igiene della persona; igienico-sanitari; accessori di abbigliamento; prodotti vari di erboristeria; articoli di ottica e relativi accessori compresi quelli di ottica oftalmica, nonché la produzione e/o la dispensazione di tutti i prodotti ed articoli della Tabella speciale per le farmacie (Allegato 9, decreto ministro dell’industria n. 375/88) nonché la preparazione e/o la dispensazione dei prodotti alimentari e non alimentari (articolo 5, decreto legislativo n. 114/98) compatibili con l’esercizio della farmacia, e potrà infine svolgere ogni altro tipo d’attività per la produzione e la dispensazione finale di beni, consentite dalla concessione sanitaria e dall’autorizzazione commerciale per l’esercizio della farmacia e per la prestazione di servizi in entrambe le aree di attività.

La società potrà altresì assumere la gestione di farmacie pubbliche o private e/o di strutture di vendita al pubblico di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e salutari, se e nella misura in cui ciò sia consentito dalle norme tempo per tempo vigenti. Potrà del pari svolgere ogni altra attività nella distribuzione, anche all’ingrosso, del farmaco, se e nella misura in cui ciò sia consentito dalle norme tempo per tempo vigenti e nel rispetto delle prescrizioni, dei limiti e dei vincoli tempo per tempo posti da dette norme.

La società, nel perseguimento del proprio oggetto sociale esclusivo, potrà inoltre compiere direttamente od indirettamente, con l’osservanza delle disposizioni vigenti e salve le riserve di attività ed i divieti previsti dalla legge ed esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio e l’esercizio di attività finanziaria nei confronti del pubblico, ogni altra operazione od attività consentita di qualsiasi natura, purché accessoria, complementare, strumentale o comunque connessa all’attività che ne costituisce l’oggetto sociale.

La società potrà pertanto compiere, tra l’altro ed a titolo meramente esemplificativo, ogni operazione immobiliare e mobiliare, imprenditoriale e finanziaria (anche contraendo qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società anche finanziarie e privati) necessaria o utile per il conseguimento dell’oggetto sociale.

La società potrà inoltre assumere – sempre a titolo meramente accessorio, complementare, strumentale o comunque connesso all’attività che ne costituisce l’oggetto sociale – partecipazioni e cointeressenze in imprese, società lucrative, cooperative di farmacisti o consorzi, nonché partecipare in qualsiasi altra forma ad altri enti, pubblici e privati, a carattere meta individuale, ancorché non personificati, purché aventi oggetto e/o scopi direttamente od indirettamente accessori, complementari, strumentali o comunque connessi all’attività esercitata dalla società..

CAPITALE – PARTECIPAZIONI – FINANZIAMENTI DEI SOCI –

DIRITTO DI RECESSO

Articolo 5

Capitale – Trasferimento delle partecipazioni

Il capitale della società è di euro …………,00 (……… virgola zero zero).

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro.

L’assemblea che delibera l’aumento del capitale può stabilire che possa essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, nei limiti previsti dalla legge.

Le partecipazioni al capitale sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

Tutti i trasferimenti delle partecipazioni per atto tra vivi sono soggetti alla seguente disciplina.

Nell’ambito della nozione di “trasferimento per atto tra vivi” s’intendono compresi tutti i negozi a titolo oneroso od a titolo gratuito. Il socio che intende alienare o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all’Organo Amministrativo: l’offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, tra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L’Organo Amministrativo entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata comunicherà l’offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità: a) ogni socio interessato all’acquisto deve far pervenire all’Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell’Organo Amministrativo; b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro 60 giorni dalla data in cui l’Organo Amministrativo avrà comunicato al socio offerente – a mezzo raccomandata da inviarsi entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui sub. a) – l’accettazione dell’offerta con l’indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento e del notaio a tal fine designato dagli acquirenti. Nell’ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all’atto dell’esercizio della prelazione loro spettante. La comunicazione dell’intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell’art. 1326 C.C. Pertanto, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell’altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all’iscrizione nel Registro Imprese, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella comunicazione. Per i trasferimenti a titolo gratuito sarà necessario il consenso di tutti i soci.

Articolo 6

Versamenti sulle partecipazioni

I versamenti sulle partecipazioni sono richiesti dall’organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa utili o convenienti.

Articolo 7

Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei membri dell’organo di controllo, se nominato, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 8

Finanziamenti dei soci

La società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso presso i soci nel rispetto delle normative vigenti.

Le somme così raccolte sono infruttifere, qualora non vi sia contraria pattuizione risultante da atto scritto.

Articolo 9

Recesso

Il recesso è consentito nei soli casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l’indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e della partecipazione posseduta.

Se il fatto che legittima il recesso non è una delibera soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio, con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo.

Il recesso deve essere esercitato dal socio recedente per l’intera partecipazione posseduta.

Il recesso non può essere esercitato, e se esercitato è privo di efficacia, se, entro novanta giorni dalla delibera o dal fatto di cui sopra, la società revoca la delibera o annulla gli effetti del fatto che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

DECISIONI DEI SOCI – ASSEMBLEA

Articolo 10

Modalità di assunzione – Maggioranze

Le decisioni dei soci possono essere adottate in assemblea ovvero, nei casi consentiti dalla legge, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

L’assemblea può essere convocata, e le proposte relative alle decisioni in forma scritta possono essere inviate, da qualsiasi componente dell’organo amministrativo o da qualsiasi socio.

In ogni caso le decisioni dei soci, siano esse adottate in assemblea ovvero mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, sono valide se prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Articolo 11

Consultazione scritta – Consenso espresso per iscritto

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché a ciascun socio siano assicurati una adeguata informazione ed il diritto di partecipare alla decisione.

La decisione è adottata mediante sottoscrizione di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo, da cui risultino con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, nonché il termine assegnato per far pervenire l’espressione del consenso alla società. Le decisioni assumono la data di detto termine.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci e firmate da un amministratore.

Articolo 12

Assemblea

Convocazione – Intervento e rappresentanza – Presidenza

 Svolgimento – Verbalizzazione

L’assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in uno dei paesi membri dell’Unione Europea.

Le convocazioni sono fatte con lettera raccomandata spedita ai soci, almeno otto giorni prima dell’assemblea, al domicilio di cui all’art. 7.

Le convocazioni possono essere fatte con telefax o messaggio di posta elettronica inviato ai soci, almeno cinque giorni prima dell’assemblea, al numero di telefax o all’indirizzo di posta elettronica eventualmente risultanti ai sensi dell’art. 7.

Nell’avviso può essere indicato altro giorno per la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all’assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona anche non socia.

Le delibere dell’assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente e dal segretario o da notaio nei casi di legge.

L’assemblea può svolgersi con utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

  1. a) sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  2. b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  3. c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L’assemblea è presieduta dalla persona nominata dagli intervenuti.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

Composizione dell’organo amministrativo e funzionamento

Nomina – Durata in carica

La società è amministrata alternativamente, a scelta dei soci, da un amministratore unico, o da più amministratori, il cui numero può variare da due a cinque.

La decisione di nomina determina la durata in carica dell’organo amministrativo e il numero degli amministratori; nel caso di amministrazione affidata a più persone, la decisione di nomina specifica altresì se gli amministratori operano con metodo collegiale, formando il consiglio di amministrazione, ovvero con metodo individuale e, in questo caso, se i poteri di amministrazione sono ad essi affidati in via congiuntiva o disgiuntiva, fermo rimanendo che, anche in caso di adozione del metodo individuale, gli amministratori dovranno comunque adottare con metodo collegiale le decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione ed agli aumenti del capitale.

Gli amministratori possono anche non essere soci e sono rieleggibili.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 14

Nomina del Presidente e del Vicepresidente

Ad ogni sua rinnovazione il consiglio elegge tra i suoi membri un presidente, se questi non è stato nominato con decisione dei soci; può eventualmente nominare anche uno o più vicepresidenti e un segretario (quest’ultimo non necessariamente amministratore).

Articolo 15

Cessazione e sostituzione degli amministratori

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima decisione dei soci.

Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a cessare la maggioranza degli amministratori nominati dai soci ovvero, nel caso di Consiglio di amministrazione di due componenti, anche un solo amministratore, l’intero Consiglio di amministrazione si considera decaduto con effetto dalla nomina del nuovo organo amministrativo.

Articolo 16

Modalità di assunzione delle decisioni

Le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale ovvero mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, su iniziativa del presidente del Consiglio di amministrazione.

Articolo 17

Consultazione scritta – Consenso espresso per iscritto

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché a ciascun amministratore siano assicurati una adeguata informazione ed il diritto di partecipare alla decisione.

La decisione è adottata mediante sottoscrizione di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da cui risultino con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, nonché il termine assegnato per far pervenire l’espressione del consenso alla società. Le decisioni assumono la data di detto termine.

Le decisioni degli amministratori adottate ai sensi del presente articolo sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori e firmate dal presidente.

Articolo 18

Adunanze

Convocazione – Presidenza – Svolgimento – Maggioranze -Verbalizzazione

Il consiglio si raduna in forma collegiale sia presso la sede della società, sia altrove, tutte le volte che il presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da un consigliere o da un componente dell’organo di controllo, se nominato.

La convocazione del consiglio è fatta da qualsiasi componente del Consiglio di amministrazione con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da trasmettere, almeno otto giorni liberi prima dell’adunanza o, nei casi di urgenza, almeno due giorni liberi prima dell’adunanza a ciascun consigliere ed agli eventuali componenti dell’organo di controllo.

Le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. In mancanza di convocazione le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i componenti dell’organo di controllo, se nominato.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede, fatta eccezione per il caso in cui il Consiglio di amministrazione sia composto da due membri.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione devono essere trascritte sul libro delle decisioni degli amministratori e firmate dal presidente e dal segretario.

Il Consiglio di amministrazione può svolgersi anche con utilizzo di mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano l’amministratore che presiede la riunione e il soggetto verbalizzante.

Il consiglio è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o di riunione consiliare con intervenuti dislocati in più luoghi, dall’amministratore designato dai partecipanti.

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Articolo 19

Remunerazione – Rimborsi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Con decisione dei soci possono essere attribuiti agli stessi compensi e partecipazioni agli utili.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di amministrazione.

I soci possono determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ed attribuire agli amministratori un’indennità di fine mandato.

POTERI E RAPPRESENTANZA

Articolo 20

Poteri di gestione

L’organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva alle decisioni dei soci.

Ferma rimanendo la competenza concorrente dell’assemblea, l’organo amministrativo potrà deliberare la fusione e la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis codice civile.

Articolo 21

Deleghe

Il Consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni a singoli amministratori o ad un comitato esecutivo, determinandone i poteri, e può nominare direttori generali, direttori e procuratori, per determinati atti o categorie di atti.

L’amministratore unico e gli amministratori cui l’amministrazione sia affidata con metodo individuale, nei limiti dei poteri conferiti, possono nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 22

Rappresentanza

All’amministratore unico, agli amministratori cui l’amministrazione sia affidata con metodo individuale od al presidente del Consiglio di amministrazione è attribuita la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Ai consiglieri delegati, direttori generali, direttori e procuratori eventualmente nominati è attribuita la rappresentanza della società nei limiti dei poteri conferiti.

CONTROLLO SULLA GESTIONE – REVISIONE LEGALE

Articolo 23

Sindaco unico – Collegio sindacale – Revisione Legale

I soci possono nominare un revisore legale, anche società di revisione legale, e/o un organo di controllo, quest’ultimo costituito, a scelta dei soci, da un sindaco unico o da un collegio sindacale.

La nomina dell’organo di controllo o del revisore legale è obbligatoria nei casi previsti dalla legge tempo per tempo vigente.

Nei casi consentiti dalla legge, l’organo di controllo esercita la revisione legale, salvo che con decisione dei soci venga nominato un revisore legale attribuendo ad esso tale funzione.

All’organo di controllo si applicano in ogni caso le disposizioni sul collegio sindacale previste per la società per azioni.

In caso di nomina del collegio sindacale, questo è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti e le relative riunioni possono svolgersi con l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione, secondo le modalità indicate dal presente statuto per il Consiglio di amministrazione.

BILANCIO – RIPARTO UTILI

Articolo 24

Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio chiude il 31 dicembre 2019.

Alla fine di ogni esercizio l’organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale; può essere presentato entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale nei casi consentiti dalla legge.

Articolo 25

Ripartizione degli utili

Gli utili netti, dopo gli accantonamenti previsti dalla legge, vengono distribuiti ai soci, salvo che con decisione dei soci non si stabilisca diversamente.

Articolo 26

Dividendi

Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse designate dall’organo amministrativo ed entro il termine che viene annualmente fissato dall’organo amministrativo stesso, qualora non sia stato fissato con decisione dei soci.

Il diritto ai dividendi si prescrive decorso un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili.

SCIOGLIMENTO

Articolo 27

Scioglimento e nomina dei liquidatori

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l’assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 28

Foro competente

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti societari, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, la società, gli amministratori, i sindaci, i liquidatori, saranno devolute alla competenza del Foro di Monza.

RINVIO

Articolo 29

Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti.

  • LA SOCIETA’ PER AZIONI  (cenni)

La società per azioni (S.p.A.) è certamente il prototipo delle società di capitali e costituisce il principale modello di società commerciale più idonea ai grandi investimenti. Non è, per le sue articolate norme di funzionamento molto utilizzata nel settore della farmacia privata.

  • Le società per azioni possono essere di due tipi: aperte, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (società quotate e con azioni diffuse) e chiuse, che non vi fanno ricorso. Le due caratteristiche fondamentali sono la responsabilità limitata di tutti i soci e la divisione del capitale in azioni.
  • La società, infatti, fa fronte alle spese e ai debiti solo con il proprio patrimonio, vale a dire con il proprio capitale e in generale con le proprie risorse economiche.
  • Il capitale sociale è suddiviso in azioni. L’atto costitutivo può determinare il valore nominale di ciascuna azione, diversamente le azioni saranno senza valore nominale. Le azioni sono quote di partecipazione liberamente trasferibili. L’emissione delle azioni è normale ma non essenziale, essendo possibile che esse non vengano materialmente emesse;
  • Nelle società di capitali la distribuzione degli utiliviene deliberata, ai sensi dell’ 2433 c.c., dall’assemblea ordinaria dei soci in particolare viene previsto l’obbligo di accantonare gli utili:
  • A riserva legale (art. 2430 c.c.), in misura pari al 5% degli utili netti annuali, fino al raggiungimento di un quinto (20%) del capitale sociale;
  • All’eventuale riserva statutaria, secondo gli obblighi eventualmente previsti dallo statuto stesso.
  • Ulteriori limiti o vincoli alla distribuzione degli utili, possono essere imposti dallo Statuto Societario o dalla stessa assemblea dei soci.

Possono infatti essere previsti:

  • Privilegi nella ripartizione degli utili, a seconda delle categorie di azioni;
  • Diritti di partecipazione agli utili per soci promotori, soci fondatori, amministratori o dipendenti.

Amministrazione e controllo: Sistema tradizionale

  • La gestione dell’impresa è affidata in modo esclusivo – art. 2380 bis – a uno (Amministratore Unico) o più amministratori (d.A.) anche non soci e non farmacisti, in carica per non oltre tre esercizi e rieleggibili, nominati dall’assemblea;
  • Il d.A. può delegare proprie attribuzioni a un comitato esecutivo ovvero ad uno o più dei suoi componenti (amministratori delegato)
  • Il controllo è affidato al Collegio sindacale che vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione; è composto da 3 o 5 componenti effettivi (soci o non soci), più 2 supplenti. Almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. I restanti componenti, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Min. Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

L’OGGETTO ESCLUSIVO

“Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia”. (art. 7 Legge 362/1991 co. 1).

La società titolare di farmacia non può che avere ad oggetto l’esercizio dell’attività di farmacia, attività da intendersi secondo la ormai accreditata dottrina e consolidata giurisprudenza in senso ampio del termine. ll volto della farmacia è cambiato con i tre Decreti ministeriali del 16 dicembre 2010 e dell’8 luglio sulla “farmacia dei servizi”, che hanno previsto l’erogazione di servizi e prestazioni professionali ai cittadini anche da parte delle farmacie. Si significa che alla luce della portata normativa la società di farmacia non può essere titolare di una parafarmacia.

Tre i Decreti attuativi dell’Accordo pubblicati in Gazzetta Ufficiale:

  • Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo … e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali.
  • Decreto 16 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011: Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali:
  • Decreto 16 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011: Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

La farmacia dei servizi in locali decentrati

(Fonte Avv. G. Bacigalupo – Sediva news 15.11.23 – Studio Bacigalupo – Lucidi Roma)

La recente circolare Federfarma n. 13474/408/F7/PE, ma soprattutto gli atti/provvedimenti adottati nel corso di quest’anno da/in alcune Regioni e particolarmente la Deliberazione G.R. Lombardia dell’8/8/2023 n. 848 [che, come diremo in prosieguo, enuncia prescrizioni molto avanzate], ci forniscono l’occasione per tornare ancor più strettamente sul tema già affrontato commentando la Determinazione dirigenziale in data 14/7/2023 della GSA (Gestione Sanitaria Accentrata ) della Regione Lazio È il tema, ricorderete, del locale distaccato da quello principale della farmacia di pertinenza, della quale il locale stesso va configurato [e tale deve in effetti intendersi] come estensione/proiezione, anche se – beninteso – qui stiamo parlando solo di locali distaccati che siano accessibili al pubblico, proprio come è accessibile al pubblico quello principale.

Perciò, almeno in questa sede, non interessano – e pertanto non ce ne occuperemo – i locali esterni e distaccati anch’essi dalla farmacia ma adibiti esclusivamente, ad esempio, a ulteriore magazzino e/o ulteriore laboratorio galenico, locali quindi preclusi all’accesso di chiunque non sia un addetto della farmacia o, se si preferisce, all’accesso della generalità dell’utenza. Inoltre, sia chiaro, è all’interno del locale principale che resta/deve restare riservata l’attività di dispensazione/cessione, anche online, di farmaci, di parafarmaci e di qualsiasi altro articolo o prodotto. Giova qui anche sottolineare che [se trascuriamo un paio di accordi/intese regionali sulla modalità di esecuzione di test rapidi antigenici, come, ad esempio, nel territorio pugliese e brindisino in particolare ] è lo stesso legislatore statale, esattamente con il comma 8bis dell’art. 2 del D.L. 24/22, ad aver innestato nel comma 2 dell’art. 1 del d.lgs. 153/2009, come già ricordato nella nota 2), il fondamentale disposto sub e-quater) che – aggiungendo a quelli già previsti sub a), b), c), d), e), e-bis), e-ter) ed f), anche i nuovi servizi(3) della “SOMMINISTRAZIONE… di vaccini anti Sars Covid e antinfluenzali” e della “EFFETTUAZIONE di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo”– si richiama PER LA PRIMA VOLTA, con espresso [ed esclusivo?] riguardo proprio a questi due ultimi nuovi servizi, ad “aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienicosanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza ”.. Senonché, precisa molto opportunamente il disposto sub e-quater), deve trattarsi di aree, locali o strutture esterne alla farmacia di riferimento “compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa”, ma tacendo sorprendentemente [e solo il Lazio si perita di colmare la lacuna…] sull’obbligo di rispettare anche la distanza minima di 200 m., quella cioè che – nei confronti delle altre farmacie e per ciò stesso anche delle loro ipotetiche estensioni/proiezioni – la legge impone notoriamente a ogni esercizio di osservare . Ora, prima di soffermarsi qualche istante di più sul provvedimento lombardo -che naturalmente è il vero focus di queste note – vale la pena riportare qui di seguito gli estremi degli atti/provvedimenti adottati finora da alcune Regioni [ma sono sempre più numerose quelle che se ne stanno occupando…] nell’ambito della Farmacia dei servizi, e che sono i seguenti:

Legge regionale LIGURIA n. 16 del 28 dicembre 2022 – Art. 28 (7)

[Inserimento dell’art. 54 bis alla L.R. Liguria 7.12.2006, n. 41 – Riordino del SS Regionale]

Delibera GR Regione EMILIA ROMAGNA n. 446 del 27/3/2023

Progetto Servizi di Telemedicina Regione MARCHE [DGR. n. 654 del 30.05.2022

– Rev. 0.5 del 22/05/2023]

Protocollo intesa Regione CALABRIA del 5 luglio 2023 Determinazione dirigenziale Regione LAZIO n. G09733 del 14/7/2023

Deliberazione della Giunta Regionale LOMBARDIA n. 848 dell’8 agosto 2023

Schema/proposta di deliberazione GR CAMPANIA nota prot. n. 482926 del 10.10.2023

[Approvazione delle linee guida per il rilascio delle autorizzazioni all’apertura al pubblico di locali adibiti ad esercizio farmaceutico per l’espletamento delle attività connesse alla “Farmacia dei servizi”]

Deliberazione della Giunta Regionale PIEMONTE 30 ottobre 2023, n. 16-7616 [“Approvazione schemi di Protocolli tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte per la campagna di vaccinazione anti Covid-19 2023/2024 e per le campagne di vaccinazione antiinfluenzale 2023/2024 e 2024/2025 nell’ambito della Farmacia dei Servizi”].

Nei locali distaccati [oltreché, s’intende, nel locale principale della farmacia, purché in ambiente separato, ma comunicante, rispetto all’area “Fuga in avanti” della Lombardia sui locali distaccati  destinata/dedicata/riservata alla dispensazione del farmaco e altri prodotti/articoli] viene dunque consentita alle farmacie lombarde , nel rispetto delle prescritte formalità procedimentali e previo il rilascio dei connessi/conseguenti provvedimenti, l’erogazione sia di tutti i nuovi servizi elencati da sub a) a sub f) del comma 2 dell’art. 1 del d.lgs. 153/2009 ma sia anche, ed è qui lo straordinario punto di svolta, lo svolgimento di qualsiasi altra prestazione – bensì estranea ai nuovi servizi E PERÒ CONFORME AI RISPETTIVI PROFILI PROFESSIONALI (8) – da parte di tutti gli operatori e i professionisti sanitari , con la sola esclusione, ma certo non poteva essere altrimenti, di qualunque prestazione/servizio dei professionisti “prescrittori” come medici, odontoiatri e veterinari. A questo punto crediamo non valga la pena soffermarsi sui vari passaggi della citata Deliberazione della G.R. Lombardia n. 848 dell’8 agosto 2023, alcuni peraltro di scarso rilievo ma ritenuti invece dalla Giunta meritevoli di citazione: ognuno, comunque, potrà prendere cognizione del provvedimento e trarne i giudizi che vorrà , mentre, per quanto ci riguarda, non paiono decisivi i riferimenti all’art. 102 T.U. o alla sentenza della Corte Costituzionale n. 66/2017, quanto piuttosto le considerazioni – anche se astratte e di carattere generale – tratte dall’Accordo Stato Regioni 17-10-2019(9) e dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 111 del 4 gennaio 2021. Sarà comunque ancora una volta la giurisprudenza a chiarire meglio, se lo riterrà necessario, come si può giustificare l’approdo lombardo, che in ogni caso – sembra indubitabile – parrebbe destinato a essere ripreso, proprio con riguardo all’ampliamento della sfera di operatività delle farmacie nei locali distaccati, più o meno da tutte le altre Regioni.

Un’ultima notazione, anche se è quella che può “destabilizzare” parecchio il provvedimento della G.R. lombarda: si tratta della premessa della Deliberazione che sembra subordinare l’eseguibilità di “tutte le prestazioni analitiche di I istanza, come il prelievo del sangue capillare, e i servizi di II livello come la telemedicina, oltre alle attività svolte da parte degli operatori sanitari ”, quindi in sostanza di tutte le attività esercitabili nei locali distaccati, alla condizione che “la struttura non direttamente collegata alla farmacia” [gazebo, locale distaccato, struttura esterna, ecc.] sia “situata nelle immediate vicinanze ” [del locale principale, ovviamente] oltreché all’interno della sede farmaceutica di afferenza. Non è difficile, come si vede, immaginare che da quelle “immediate vicinanze” possa discendere un contenzioso tra farmacie – tanto per non farci mancare nulla – tutt’altro che di poco conto. – Non proprio di questo avviso si è però mostrato il Consiglio di Stato [sent. n. 2913 del 19.04.2022, confermativa di Tar Emilia n. 486 del 13.6.2018], che assolve con eccessiva disinvoltura il “fai da te” del Comune di Ferrara, ritenendo legittima l’autorizzazione [comunale!] all’ampliamento di una farmacia [comunale!] con locali disgiunti da quello principale, con facoltà tuttavia – questo era e resta il punto di crisi della sentenza – di vendita di tutti i prodotti e articoli ascrivibili a una parafarmacia, quindi forse anche di SOP e OTC, anche all’interno del locale distaccato, quel che, secondo tutti i provvedimenti regionali finora adottati/conosciuti, in qualsiasi locale o struttura diversa dal locale principale della farmacia, viene espressamente interdetto. Quella decisione del CdS, che suscitò parecchie perplessità, è soltanto di un anno e mezzo fa: eppure oggi sembra imporre un’attenta rilettura non tanto alla luce di questi sopraggiunti provvedimenti regionali, quanto e piuttosto per l’intervenuta introduzione [ad opera dell’art. 2, comma 8 -bis, dl. 24/2022 convertito con modificazioni dalla l. 52/22] del disposto sub e-quater), di cui abbiamo parlato a lungo e praticamente ovunque, nel comma 2 dell’art. 1 del d.lgs. n. 153/2009. Ma, per la verità, quella è una sentenza che – ove pure rivelatasi nel frattempo condivisibile sul punto specifico della liceità dell’erogazione in un locale distaccato dalla farmacia di tutti i nuovi servizi – era e resta tuttora per noi censurabile quantomeno per gli assunti diversi che vi si colgono.

ESEMPIO *

OGGETTO DA PORSI NEI PATTI SOCIETARI

La Società potrà essere titolare di più di una farmacia nei limiti previsti dalla legge.

La società potrà assumere la gestione di altre strutture di vendita al pubblico di prodotti farmaceutici, para-farmaceutici e sanitari se e nella misura in cui ciò sia consentito dalle norme tempo per tempo vigenti, nonché il commercio di dispositivi medici e presidi medico-chirurgici, prodotti parafarmaceutici ed affini, nei settori alimentare e non alimentare, nei limiti di compatibilità con il decoro della professione farmaceutica: prodotti dietetici, latte in polvere, alimenti per la prima infanzia; vestiario e calzature per uso terapeutico; prodotti di cosmesi igienici e/o protettivi, profumeria, erboristeria, giocattoli propedeutici per la prima infanzia;

La Società potrà svolgere anche attività di commercio all’ingrosso e via web dei prodotti ut sopra citati richiedendone specifica autorizzazione di Legge.

Secondo quanto consentito dalla legge e da ogni disposizione tempo per tempo applicabile e nelle forme dalle stesse previste, nonché subordinatamente all’acquisizione di ogni provvedimento autorizzativo e/o concessorio eventualmente necessario, la società potrà mettere a disposizione operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti per l’effettuazione anche a domicilio di specifiche prestazioni professionali anche richieste dal medico di famiglia, potrà collaborare alle iniziative volte a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio nonché a favorire l’aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza. Essa potrà altresì erogare servizi sanitari ed affini effettuabili ai sensi di legge quali:

-servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, previa formazione dei farmacisti che vi operano; -servizi di secondo livello ai singoli assistiti anche su prescrizione dei medici di medicina generale, anche avvalendosi di personale infermieristico;

– effettuazione di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo;

– effettuazione altri servizi per la salute e il benessere della persona consentiti dalle norme vigenti.

Marino Mascheroni

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