Il giudizio verte sull’impugnazione di un provvedimento di rigetto della richiesta di autorizzazione al trasferimento della farmacia ricorrente, sulla base del mancato rispetto della distanza minima rispetto alla farmacia più vicina. A sostegno della domanda di trasferimento, la farmacia ricorrente allegava che i locali attualmente utilizzati non risultassero più sufficienti per dimensioni a garantire l’erogazione dei nuovi servizi sanitari della c.d. farmacia di comunità, oltre a non essere del tutto salubri per problemi di infiltrazione, evidenziando altresì la circostanza che i locali già insistessero a una distanza di 40 metri dalla vicina farmacia, in deroga quindi alla distanza legale di 200 m., mentre i nuovi locali, posti a oltre 100 metri rispetto ai precedenti 40, avrebbero consentito alla ricorrente l’erogazione di servizi ulteriori in favore degli utenti, senza alcuna logica ragione idonea ad impedire il trasferimento richiesto. Il Collegio accoglie il ricorso, ricordando che la previsione della distanza minima tra farmacie risulta funzionale alla garanzia dell’efficienza del sistema farmaceutico attraverso la capillare diffusione delle farmacie in relazione a tutti servizi erogati e che dunque tale criterio può essere anche derogato per bilanciare, se del caso, tale esigenza con i principi di libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. Pertanto, conclude il Collegio, laddove lo spostamento dell’esercizio farmaceutico all’interno della zona di riferimento non arrechi pregiudizio all’utenza, l’Amministrazione può autorizzarlo anche in deroga alla distanza minima. I così da garantire la libera iniziativa economica, tenuto conto degli specifici e concreti profili del caso sottoposto al suo esame. Sentenza molto opinabile: anche la distanza di 200m, puo’ essere in realtà essere derogata ed è facile – agganciandosi in modo un po’ troppo arbitrario a casistiche non troppo verificabile da parte del giudice amministrativo. Attendiamo il Consiglio di Stato anche perchè il caso in giudizio è abbastanza particolare rispetto ad un normale spostamento di sede.
Marino F. Mascheroni