Buonasera Dott. Mascheroni, sono il Dott. XXXXXXXXXXXXX La ringrazio intanto per la disponibilità dimostrata e metto in copia laXXXXXXXXX che mi ha fornito il contatto.
Vorrei chiederLe un suo parere. Sono attualmente socio accomandatario al 99% e direttore tecnico della Farmacia XXXXXXXXXXXXXXXX.
Ho l’opportunità di acquisire le quote di un’ altra società sempre a XXXXXX (attualmente sas) titolare di Farmacia, qui non assumerei la carica di direttore tecnico.
A breve dovrei inoltre acquisire le quote della Farmacia di mio padre a XXXXX attualmente ditta individuale. Stiamo valutando di conferire la ditta individuale in una società e poi diventerei socio con mio fratello mentre mio padre resterebbe direttore tecnico. Chiedo se ci sono gli estremi per rimanere direttore tecnico nella mia Farmacia di XXXXX e poter acquisire le quote in altre società di farmacia (potrebbero essere società di persone di capitali).
Risposta
Egregio dottore,
come già esplicato alla sua consulente non ravvedo alcun impedimento ai suoi propositi. Nel nostro ordinamento di diritto farmaceutico sussiste un principio di pluri -partecipazione ed uni direzione. Unico caso impeditivo sarebbe quello di partecipazione in società di farmacia vinta a concorso prima della scadenza del triennio di legge ma non mi pare il caso suo. La incompatibilità ex. art 7 Legge 362/1991 tra l’essere socio di una società di titolare di farmacia e collaboratore di altra o direttore di altra riguarda fattispecie diversa dalla sua. L’incompatibilità con l’essere socio e direttore si riferisce solo all’ipotesi di partecipazione a società diverse da quelle oggetto di società partecipate, con la conseguenza che un farmacista sarebbe pienamente legittimato a partecipare ad altre società titolari di farmacia o ad assumere in essere il ruolo di direttore o collaboratore. Invece, è legittima la partecipazione di un socio (persona fisica o società) di una società (di persone o capitali) titolare di farmacia, a un’altra società (di persone o di capitali) anch’essa titolare di farmacia, ai sensi della legge n. 124/2017. Ciò anche se il socio-persona fisica ricopra la carica di direttore o collaboratore di farmacia. L’incompatibilità con il “direttore” e il “collaboratore” di altra farmacia riguarda il solo socio-persona fisica e concerne l’ipotesi di farmacisti che operino in farmacie diverse da quelle di cui sono titolari società da loro partecipate.Solo agli albori dell’emanazione della norma qualche interprete aveva opinato in senso contrario e quindi qualche scritto di vecchia data rinvenibile sul web solleva il problema, ma il problema appare oramai superato da una prassi consolidata. Indi va bene l’acquisizione della seconda sede e il conferimento nella farmacia paterna sia che ella partecipi in qualità di conferitario (al fine di un risparmio di atti e di imposte) ovvero che il papà conferisca e poi le doni o ceda le quote successivamente alla deliberazione amministrativa. Nessuna differenza sussiste nel caso de quo tra società di persone e società di capitali.
Marino Mascheroni (2025)