Testo: La farmacia tra evoluzione normativa e nuovi orientamenti gestori: una sintesi per il farmacista titolare.

Di Marino Mascheroni 27/01/2025

Marino F. Mascheroni
La farmacia tra evoluzione normativa e nuovi orientamenti gestori: una sintesi per il farmacista titolare.
Quaderni del Dipartimento di Economia e Diritto farmaceutico Università Meier (Direttore M.Mascheroni)

Pag. 167 – Edizione 2024 – Richiedibile alla mail segreteria@icffarmacisti.it;

 

ANALISI DELLE PRINCIPALI FONTI NORMATIVE SULLA TITOLARITA’ PRIVATA

I principi generali stabiliti dalla Legge 475/1968

La titolarità è il diritto ad aprire ed esercitare una farmacia che si consegue mediante conferimento della prescritta autorizzazione al vincitore di concorso ovvero in base ad atto di trasferimento, di compravendita, donazione e successione secondo tempi e requisiti stabiliti dalla legge.
Il trasferimento di titolarità è il passaggio da un titolare ad un altro del diritto d’esercizio e proprietà di una farmacia aperta al pubblico.
Ai sensi dell’articolo 12 della Legge 2 Aprile 1968 n° 475 è consentito il trasferimento della titolarità della Farmacia, decorsi tre anni dalla conseguita titolarità. Il trasferimento può essere attuato a favore di  Farmacista che abbia conseguito la titolarità e che sia stato idoneo in un precedente concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche o che abbia almeno due anni di pratica professionale certificata dalla competente Autorità Sanitaria.
l trasferimento di titolarità deve essere riconosciuto con decreto della competente Autorità Sanitaria Locale.
Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto nella vita, ed entro due anni dal trasferimento di poterne acquistare un’altra senza dover superare il concorso; tale limitazione è temperata dalla previsione normativa che stabilisce che il suddetto limite di due anni può essere superato, qualora il farmacista abbia svolto attività professionale, per almeno sei mesi durante l’anno precedente l’acquisto.
L’autorizzazione ad aprire una farmacia è rilasciata con provvedimento definitivo dell’autorità sanitaria competente per territorio. Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti.
La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma dell’art. 12 richiamato, consente l’apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso).
In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui all’articolo 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l’azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia: a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, perché’ non sia già aperta una farmacia una distanza inferiore a 400 metri; b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché’ non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri).

Il nuovo testo degli artt.7 e 8/ L. 362/1991 dopo le modifiche della legge 124/2017 che disciplinano la titolarità: le tipologie societarie.

Art. 7 Titolarità e gestione della farmacia
1. Sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata)). 2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché’ con l’esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 8. 3. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata a un farmacista in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, che ne è responsabile. 4. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall’articolo 11 della presente legge, è sostituito temporaneamente da un farmacista in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni). 4-bis. (COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2017, N. 124)). 5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. 6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. 7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. 8. Il trasferimento della titolarità dell’esercizio di farmacia privata è consentito dopo che siano decorsi tre anni dal rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente, salvo quanto previsto ai commi 9 e 10. 9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l’avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione. 10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475. 11. Decorsi i termini di cui al comma 9, in mancanza di soci o di aventi causa, la gestione della farmacia privata viene assegnata secondo le procedure di cui all’articolo 4. 24/1/2018. 12. Qualora venga meno la pluralità dei soci, il socio superstite ha facoltà di associare nuovi soci nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nel termine perentorio di sei mesi. 13. Il primo comma dell’articolo 13 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, come sostituito dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 1730, si applica a tutte le farmacie private anche se di esse sia titolare una società. 14. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, agli atti soggetti ad imposta di registro delle società aventi come oggetto l’esercizio di una farmacia privata, costituite entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed al relativo conferimento dell’azienda, l’imposta si applica in misura fissa.
Art. 8 Gestione societaria: incompatibilità 1. La partecipazione alle società di cui all’articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, è incompatibile: ((a) nei casi di cui all’articolo 7, comma 2, secondo periodo; b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia; c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato. 2. Lo statuto delle società di cui all’articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché’ all’assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all’ordine provinciale dei farmacisti e all’azienda sanitaria locale competente per territorio. 3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all’articolo 7 comporta la sospensione del farmacista dall’albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se è sospeso il socio che è direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società è affidata ad un altro dei soci. Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L’autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell’ordine provinciale dei farmacisti

Il primo comma dell’art. 7
Sono titolari dell’esercizio della farmacia privata:

 le persone fisiche (Farmacia esercitata in forma di ditta individuale) in conformità alle disposizioni vigenti.
 le società di persone (Farmacia esercitata in forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice).
 le società di capitali (Farmacia esercitata in forma di società a responsabilità limitata e in società per azioni).
 le società cooperative a responsabilità limitata.
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La legge 4 agosto 2017 n. 124 segna un caposaldo della riforma del sistema farmacia in Italia per effetto della quale come prima evidente conseguenza si permette, al contrario del passato, l’ingresso delle società di capitali nella titolarità della farmacia e soprattutto si apre ai soci non farmacisti: Rimane tutto invariato per la staticità dell’art. 12 della Legge 475/1968 la titolarità della farmacia in forma di ditta individuale che deve essere rimanere in titolazione a farmacista in possesso del requisito di idoneità ex art.12 Legge 475/1968 (idoneità a precedente concorso o pratica professionale biennale antecedente).

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