Il diritto di prelazione quote è il modo più diffuso per limitare il trasferimento delle partecipazioni sociali a soggetti terzi non soci. La deve essere prevista all’interno di una specifica clausola dello statuto, il documento che regola il funzionamento della società e i rapporti tra i soci. Con la clausola di prelazione, il socio che vuole vendere la propria quota a un terzo, deve prima proporre la quota agli altri soci. Il prezzo di vendita proposto ai soci è lo stesso offerto al soggetto esterno. I soci esistenti possono quindi decidere se acquistare la quota del socio uscente o consentirne la vendita.
Il divieto assoluto di trasferimento
È ammissibile la clausola lock-up ovvero di intrasferibilità assoluta di quote in presenza della quale spetta al socio il diritto di recesso societario che può essere esercitato in qualsiasi momento secondo il disposto dell’art. 2469, comma 2 c.c. che infatti dispone Qualora l’atto costitutivo preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2473. In tali casi l’atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.
La clausola di gradimento
L’atto costitutivo può subordinare la validità della cessione di quote al gradimento dell’organo sociale, dei soci o di terzi. L’atto costitutivo può indicare gli elementi obiettivi e specifici per i quali è possibile rifiutare il gradimento (per esempio per cessione a favore di parenti in linea retta) in assenza dei quali l’organo deputato rifiuterà il gradimento. Si applica anche in questo caso il disposto di cui all’art2469, comma 2 c.c.
Le clausole di exit nella cessione di partecipazione
La forma di tutela utile al socio di minoranza per assicurargli una posizione migliore e più sicura nella società – soprattutto quando non sia possibile ottenere il potere di veto– è costituita dall’ottenimento di diritti di exit (cioè, di uscita) dalla società.
In particolare, sono utili alcune clausole, ricorrenti nei patti parasociali – ma spesso presenti anche negli statuti di società – quali:
- le clausole di co-vendita (“tag along”), che consentono al socio di minoranza di tutelarsi nel caso in cui la maggioranza voglia cedere la propria partecipazione ad un terzo che non gli sia gradito come futuro socio o, comunque, a condizioni economiche d’interesse anche per il socio di minoranza stesso; grazie a tale clausola, la minoranza può vendere la propria partecipazione al terzo – fermo il consenso di quest’ultimo – unitamente a quella della maggioranza. La clausola di tag along diventa ancor più opportuna quando sia presente una clausola di trascinamento, che obbliga la minoranza a vendere la propria partecipazione al terzo unitamente a quella della maggioranza, in modo da massimizzare il valore della propria partecipazione in previsione di una futura cessione della stessa ad un terzo interessato ad acquisire il controllo dell’intera società (clausola di drag along).
- le clausole di opzione put, che attribuiscono alla minoranza il diritto di vendere alla maggioranza la propria partecipazione al ricorrere di determinate circostanze e in termini precisi;
*ESEMPIO *
Esempio di norma statutaria con diritto di prelazione: I soci avranno il diritto di cedere la quota sociale, con effetto verso la società, con le modalità di cui infra. Le quote sono liberamente trasferibili tra coniugi e parenti in linea retta ed in linea collaterale.
Nel caso in cui il socio intenda trasferire tutte le proprie quote o parte di esse o diritti sulle stesse a terzi, (per trasferimento si intende qualsiasi negozio a titolo gratuito o oneroso ivi compresi la costituzione di diritti sulle quote e la cessione forzata delle stesse, in forza del quale si conserva in via diretta o indiretta il risultato del mutamento di titolarità di dette quote o diritti) dovrà informarne, precisandone il prezzo o il valore, l’Organo Amministrativo, il quale ne darà immediata comunicazione agli altri soci. A parità di condizioni i soci avranno diritto di prelazione nell’acquisto delle quote o dei diritti sulle stesse e potranno rendersene acquirenti in proporzione alle quote possedute, in modo da lasciare inalterato il preesistente rapporto di partecipazione nel capitale sociale o, nel caso in cui alcuni soci soltanto esercitino la prelazione, le quote o i diritti oggetto di trasferimento dovranno fra loro essere ripartite in proporzione diretta delle quote da ciascuno possedute.
Nel caso in cui il numero delle quote oggetto di trasferimento o i diritti sulle quote da trasferire sia insufficiente per la ripartizione di cui sopra, o, eseguite le assegnazioni, vi sia un resto di quote che non possa essere attribuito con il criterio proporzionale di cui sopra, all’assegnazione di queste si procederà per sorteggio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Organo Amministrativo, i soci dovranno rendere noto allo stesso se intendono esercitare la prelazione per l’acquisto, in mancanza di che si intenderà che vi abbiano rinunciato. Qualora il corrispettivo dell’alienazione sia di natura infungibile, i soci potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione di cui sopra. In mancanza della suddetta indicazione tale comunicazione sarà considerata priva di effetti. Il pagamento del corrispettivo dovuto in caso di esercizio del diritto di prelazione dovrà avvenire entro trenta giorni dall’accettazione del prezzo o valore. Il diritto di prelazione esercitato da uno o più soci dovrà riguardare tutte le quote o i diritti oggetto di trasferimento.
Marino Mascheroni