Il trasferimento di titolarità della farmacia per atto tra vivi.
- Cessione onerosa di azienda farmacia;
- Cessione onerosa di partecipazioni di società titolare di farmacia;
- Le clausole contrattuali più significative nei contratti di cessione;
- Il divieto di concorrenza del cedente;
- Gli atti prodromici: il contratto preliminare;
- La responsabilità precontrattuale per l’abbandono delle trattative;
- Il conferimento di farmacia e le altre operazioni straordinarie.
- La condizione sospensiva obbligatoria negli atti traslativi della titolarità.
La cessione onerosa di azienda Farmacia e di partecipazioni di società titolare di farmacia
La norma di cui all’art 7 legge 362/1991 c. 8: Il trasferimento della titolarità dell’esercizio di farmacia privata è consentito dopo che siano decorsi tre anni dal rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente, salvo quanto previsto ai commi 9 e 10.
Le procedure per procurarsi «l’acquisto» dell’azienda “farmacia” possono realizzarsi oltre il pubblico concorso in due modi:
- Acquisendo il complesso aziendale (beni, avviamento, organizzazione) mediante contratto di compravendita (tipologia sempre più secondaria, in considerazione della più elevata tassazione)
- Acquistando semplicemente le quote della società titolare di farmacia.
La prima procedura è da ritenersi meno rischiosa, poiché si acquista ciò’ che si vede e si può’ agevolmente verificare il complesso aziendale, come attrezzature e merci; al contrario, chi acquista le quote della società subentra automaticamente anche in tutti i rapporti pregressi della società rilevata, come debiti correnti o in contenzioso con i fornitori, dipendenti, istituti di credito, rischi d’accertamento da parte dell’Erario, enti previdenziali e assistenziali.
Nella cessione a titolo oneroso per la cessione di farmacia si richiede l’atto pubblico notarile ovvero la scrittura privata autenticata; si ricorda che l’atto di cessione di farmacia deve essere sottoposto a condizione sospensiva ai sensi degli articoli 1353 e successivi del codice civile in quanto il trasferimento del diritto d’esercizio della farmacia deve essere riconosciuto con decreto della competente autorità sanitaria; il trasferimento diverrà operante soltanto con l’emissione del prescritto provvedimento.
La cessione di farmacia rappresenta uno strumento economico con il quale si realizza il trasferimento della titolarità del complesso organizzato di beni e persone a fronte del pagamento di un corrispettivo. In altre parole, si tratta della separazione di un complesso aziendale dal patrimonio riferibile al soggetto giuridico definito, nel caso di specie detto cedente a favore di un altro soggetto giuridico che viene identificato come cessionario, il quale nell’ambito dell’operazione viene a pagare un prezzo in cambio di quanto ricevuto. Si realizza pertanto una compravendita avente ad oggetto una azienda farmacia. La cessione di farmacia è finalizzata quindi a realizzare il trasferimento del complesso aziendale, svincolando il soggetto cedente non solo dalla proprietà della farmacia compravenduta, ma anche dalla sua gestione. Il venditore perde ogni relazione e legame con il complesso aziendale ceduto, che a sua volta entra nella sfera operativa e nel patrimonio del cessionario acquirente e sarà pertanto soggetto alla direzione amministrativa di quest’ultimo. Il trasferimento della farmacia può anche essere effettuato secondo modalità differenti rispetto a quella sopra descritta, impiegando altri schemi giuridici che però comportano differenti effetti in capo alle parti.
Innanzitutto, il confronto tra cessione di azienda farmacia con la cessione di partecipazioni di società titolare di farmacia. È risaputo che la titolarità della farmacia può anche essere riservata a Società di persone (S.n.c. – S.a.s. – S.r.l. – Spa e a Società Cooperative a responsabilità limitata).
Nell’operazione di cessione di partecipazione significative, i soci di una società titolare di farmacia cedono le loro quote a terzi che diventano la nuova proprietà del soggetto giuridico. In sede di cessione di quote, sono i soci del soggetto giuridico proprietario e titolare della farmacia (S.n.c. o S.a.s.) che, in cambio dei titoli rappresentativi del capitale, ricevono il corrispettivo di pagamento. A differenza della cessione di farmacia muta anche l’oggetto della compravendita che non è più l’azienda, bensì le partecipazioni (o quote) al capitale del contenitore (società) del complesso aziendale. Peraltro, la cessione d’azienda consente di avere una certa flessibilità nel definire il contesto da trasferire. Infatti, possono essere o meno attribuite alla farmacia cedendo tutte o alcune delle attività e delle passività esistenti in capo al soggetto cedente (cessione di alcuni arredi e crediti, accollo di parte dei debiti come il trattamento di fine rapporto), e ciò a seconda agli accordi intervenuti tra le parti. L’unico limite operativo che vincola i contraenti è connesso al fatto che il complesso aziendale deve mantenere la propria capacità ad operare, e non può essere privato di parti essenziali che ne inficino l’idoneità a svolgere l’attività (avviamento, arredi e scorte). Nella cessione di quote, essendo oggetto di alienazione la cessione di partecipazioni, tutte le attività e passività ricomprese nella situazione patrimoniale del soggetto società di farmacisti a cui si riferisce la partecipazione rimangono inalterate, cioè non risulta possibile attribuire solo parzialmente le attività e le passività (debiti) della farmacia a tale interessenza. Ciò influisce per un doppio versante anche sul prezzo di cessione e sulla valutazione. È risaputo infatti che dal versante fiscale chi acquista l’azienda farmacia beneficia dell’ammortamento del prezzo pagato per l’avviamento laddove chi acquista partecipazioni no, così come differente è la tassazione per il cedente, estremamente più elevata per chi cede l’azienda rispetto le quote.
La cessione di quote di società titolare può essere:
- Totale se i soci cedono l’intera loro quota;
- Parziale se il/i soci cedono una porzione della lora quota: in tal caso si determina una modifica della posizione del socio, che resta in società con una quota ridotta
La cessione può essere inoltre:
- interna (cessione tra soci)
- esterna (cessione a favore di nuovi soci che subentrano in società).
La cessione modificando i patti sociali richiede soprattutto nelle società di persone il consenso unanime dei soci essendo contratto intuitu personae in cui identità e qualità personali di ciascuno dei soci sono determinanti del consenso delle controparti. La cessione comportando inoltre la modifica pattizia iniziale potrà dare origine sempre nell’accordo consensuale a modifiche nella governance della farmacia come modifica nell’ambito dell’amministrazione o della direzione sanitaria ovvero modifiche sulla distribuzione degli utili, tutte regole modificanti che devono essere decise preliminarmente (per es. in un contratto preliminare) per poi essere codificate nell’atto di cessione.
*ESEMPIO *
CESSIONE DI FARMACIA:
La dr.ssa Rossi Maria cede e vende alla farmacia Bianchi s.a.s. del Dr. Michele Bianchi che accetta ed acquista, la proprietà piena ed esclusiva, con ogni diritto principale ed accessorio annesso, della farmacia corrente in Milano, Via Verdi, 3.
La compravendita ha ad oggetto il complesso di beni e diritti finalisticamente organizzati per l’esercizio dell’attività farmaceutica. In particolare, giusta la disposizione di cui all’art. 12, comma 11, della Legge 2 aprile 1968 n. 475 sono contestualmente ceduti ed acquistati il diritto di esercizio della farmacia e l’azienda commerciale che vi è connessa. L’azienda farmacia, quale complesso di beni, viene ceduta con i suoi valori materiali ed immateriali, unitamente ai diritti e privilegi connessi al suo esercizio e quindi:
- a) con il valore commerciale di avviamento; b) con i cespiti o beni strumentali d’azienda esistenti risultanti dall’elenco che risulta scambiato tra le parti prima d’ora; c) con il monte merci di magazzino (scorte di medicinali e prodotti affini); (seguono i patti della cessione)
CESSIONE DI PARTECIPAZIONI:
……………………………Il Cedente dr.ssa Bianchi Lucia cede il 100% della propria quota di partecipazione nella società farmacia Bianchi s.a.s. del valore nominale di euro 1000,00 (al prezzo di euro 1000.000,00 al cessionario dottor Giuseppe Rossi.
Il prezzo, come sopra indicato, è stato interamente versato dal Cessionario al Cedente con assegno circolare.
Il Cedente rilascia, con la firma della presente, quietanza.
Il Cedente dichiara che la quota ceduta è di sua proprietà, libera da pesi, sequestri, pignoramenti o altri vincoli di sorta e liberamente disponibile.
L’ Acquirente parteciperà agli utili risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2470 c.c., il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell’atto del trasferimento presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.
(seguono i patti della cessione)
Le clausole contrattuali più significative nei contratti di cessione
Rapporti di lavoro art. 2112 cc.
prevede la continuazione automatica del rapporto in capo al cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa del cessionario del medesimo livello.
Debiti relativi all’azienda ceduta art. 2560 cc.
«il cedente non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno acconsentito. nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.
- i debiti dell’azienda possono essere ceduti: ovviamente è necessario che il cessionario dell’azienda accetti;
- è necessaria, inoltre, l’adesione del creditore ceduto;
- è necessaria la notifica al creditore affinché dia la sua adesione o il suo rifiuto;
- l’adesione libera ovviamente il cedente dall’obbligo del pagamento, che viene trasferito pertanto al cessionario;
- il rifiuto non libera il cedente:
La norma è volta alla tutela tra i due interessi contrapposti: da un lato, la tutela del creditore della farmacia (per esempio un fornitore), il quale in caso mancato pagamento da parte del cedente potrà soddisfarsi anche sul patrimonio dell’acquirente; dall’altro lato, l’interesse del cessionario ad avere l’esatta cognizione dei debiti assunti soprattutto dal fatto normativamente previsto che essi risultino dai libri contabili obbligatori.
Cessione del contratto di locazione
Uno dei problemi più frequenti, allorché si è in procinto di cedere la farmacia, e costituito dalla sorte del contratto di locazione in essere: la durata residua, il canone fissato, sono tutti elementi che incidono in modo sostanziale anche sulle pattuizioni di vendita. Nella cessione del contratto si attua una successione a titolo particolare nel rapporto, con l’introduzione di un nuovo soggetto detto il “cessionario”, il quale diviene legittimato attivo e passivo sia sul piano sostanziale che su quello processuale. In tema di cessione del contratto di locazione ad uso commerciale (proprio quindi anche dell’attività di farmacia), l’art. 36 della Legge 392/78 attribuisce al conduttore la facoltà di cedere a terzi il contratto di locazione, anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l’azienda (vendita La cessione del contratto di locazione a seguito di cessione di farmacia Tale disposizione costituisce evidente deroga alla statuizione di cui all’articolo 1594 c.c. che vieta al conduttore di cedere il contratto di locazione, in mancanza del consenso del locatore. La ratio della deroga contenuta all’articolo 36 e valevole solo per gli immobili adibiti ad uso diverso da abitazione, è ravvisabile, nella volontà del legislatore di agevolare il trasferimento della titolarità aziendale e assicurare la continuazione delle attività commerciali. Ciò è stato ravvisato anche dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità, la quale si è spinta sino ad affermare che il conduttore possa procedere alla cessione del contratto anche nell’ipotesi in cui nel contratto di locazione vi sia un’apposita clausola, contenente l’espresso divieto di cessione del contratto (Cass. Civ. n. 4802/2000).
Nell’ipotesi di cessione della farmacia, l’acquirente subentra per la durata del rapporto assumendo l’obbligo di adempierli nei termini ed alle condizioni stabilite dal cedente precedente titolare della farmacia (durata, canone, patti contrattuali). Elenco di seguito i relativi obblighi: – il cessionario nuovo titolare ha l’obbligo nei confronti del cedente (vecchio titolare) di consegnare a quest’ultimo la somma a suo tempo versata al proprietario dell’immobile a titolo di deposito cauzionale; – il cessionario subentra nella titolarità dei diritti e degli obblighi del cedente, ivi compresi i debiti pregressi (canoni non pagati) con diritto di ripetizione dei canoni versati al suo posto; – il risarcimento per i danni subiti all’immobile locato sorge in capo a chi era conduttore al momento in cui il danno si è verificato, se questi non prova che il deterioramento è accaduto per causa ad egli non imputabile; – subentro del cessionario nel diritto di prelazione nel caso di cessione dell’immobile locato.
Le clausole di exit nella cessione di partecipazione (repetita).
La forma di tutela utile al socio di minoranza per assicurargli una posizione migliore e più sicura nella società – soprattutto quando non sia possibile ottenere il potere di veto– è costituita dall’ottenimento di diritti di exit (cioè, di uscita) dalla società.
In particolare, sono utili alcune clausole, ricorrenti nei patti parasociali – ma spesso presenti anche negli statuti di società – quali:
- le clausole di co-vendita (“tag along”), che consentono al socio di minoranza di tutelarsi nel caso in cui la maggioranza voglia cedere la propria partecipazione ad un terzo che non gli sia gradito come futuro socio o, comunque, a condizioni economiche d’interesse anche per il socio di minoranza stesso; grazie a tale clausola, la minoranza può vendere la propria partecipazione al terzo – fermo il consenso di quest’ultimo – unitamente a quella della maggioranza. La clausola di tag along diventa ancor più opportuna quando sia presente una clausola di trascinamento, che obbliga la minoranza a vendere la propria partecipazione al terzo unitamente a quella della maggioranza, in modo da massimizzare il valore della propria partecipazione in previsione di una futura cessione della stessa ad un terzo interessato ad acquisire il controllo dell’intera società (clausola di drag along).
- le clausole di opzione put, che attribuiscono alla minoranza il diritto di vendere alla maggioranza la propria partecipazione al ricorrere di determinate circostanze e in termini precisi
Nota:
Lo statuto delle società di cui all’articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all’assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all’ordine dei farmacisti e all’autorità sanitaria competente territorialmente. La violazione di codesta disposizione comporta la sospensione del farmacista direttore dall’albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno provinciale dei farmacisti e all’azienda sanitaria locale competente per territorio.
La cessione di quota a nuovi soci nelle società di persone
In caso di cessione infrannuale delle quote a nuovi soci si deve stabilire a quale socio, e in che misura, imputare gli utili della società, alla fine dell’esercizio in cui è avvenuta tale cessione. Si pensi al caso di una s.n.c. Farmacia con tre soci A, B, C.; nel corso dell’anno il socio C cede la sua quota di partecipazione al capitale al nuovo soggetto D. Tale questione è stata risolta da una datata presa di posizione della Corte di cassazione con la sentenza del 23 Febbraio 1994 per cui il diritto a dichiarare il reddito sorge in capo al socio presente all’approvazione del rendiconto e quindi alla compagine sociale presente al 31/12.
Variazione della quota di partecipazione agli utili
Questa fattispecie, invero più particolare, si verifica allorché, in una società di persone, i soci modificano la loro quota di partecipazione agli utili o alle perdite, senza però che necessariamente avvengano anche cessioni di quote di capitale.
FATTISPECIE | IMPUTAZIONE DELL’UTILE |
Cessione di quote a soggetto esterno la società | Imputazione del reddito ai soci esistenti a fine esercizio (31/12) |
Cessione di quote tra soci | Imputazione del reddito ai soci in base alla partecipazione posseduta alla fine dell’esercizio |
Variazione delle quote di partecipazione ali utili | Imputazione del reddito ai soci in base alla precedente quota di partecipazione all’utile |
Diversamente nelle S.r.l. Sembra quindi confermato che:
- se la compagine sociale resta inalterata e cambia solo la quota di partecipazione agli utili occorre fare riferimento alla situazione precedente la chiusura dell’esercizio precedente;
- se invece cambia la compagine sociale, con l’uscita dei vecchi soci ed entrata dei nuovi occorre fare riferimento alla nuova composizione sociale risultante dall’atto stipulato in corso d’anno.
Il divieto di concorrenza nella vendita di farmacia
Un effetto del trasferimento di azienda è il divieto di concorrenza (art. 2557 c.c.): chi aliena la farmacia deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta limite temporale del divieto 5 anni. La stessa regola viene solitamente ad essere applicata anche alla cessione di partecipazioni.
In caso di violazione di tale obbligo, pertanto, l’acquirente dell’azienda potrà quindi chiedere:
- la risoluzione per inadempimento del contratto di cessione, con conseguente risarcimento del danno (relativo, ad esempio, alla diminuzione del valore dell’azienda per i minori introiti determinati dal passaggio di parte della clientela ad aziende concorrenti in conseguenza del fatto illecito altrui);
- l’inibitoria della condotta illecita in via cautelare urgente, ai sensi dell’art. 700 C.p.c.
Appare sempre utile inserire nel contratto di cessione di farmacia o di quote di società titolare delle clausole che precisino meglio il divieto di concorrenza a carico delle parti restando nei limiti dell’art. 2557 Cod. civ. (che è norma inderogabile), nel senso che non venga impedita comunque ogni attività professionale dell’alienante, e salvo il limite temporale massimo di 5 anni ovvero meglio specificarne la portata come, per esempio, l’apertura di una parafarmacia, di una sanitaria etc. che comunque possa svolgere sebbene parzialmente concorrenza alla farmacia ceduta. Le parti possono limitare la durata o l’estensione dell’obbligo di non concorrenza, rispetto al divieto di legge.
Per approfondire: Saggio M. Mascheroni – Nuovo Collegamento Utifar
In caso di cessione di farmacia, ha una grande importanza, pratica e teorica, il profilo delle garanzie, legali e soprattutto contrattuali, che il venditore deve e può prestare con riguardo sia all’azienda nel suo complesso, come organizzazione finalizzata all’esercizio di un’attività economica, sia ai singoli beni che fanno parte del complesso aziendale. Trattasi di una questione che riguarda ogni tipo di negozio inter vivos a titolo oneroso, che può avere ad oggetto l’azienda. Tuttavia, il discorso può essere limitato anche alla sola ipotesi della vendita della farmacia, considerato che questa è la tipologia maggiormente diffusa nella prassi commerciale e che, dal punto di vista giuridico, costituisce il paradigma al quale si richiamano direttamente o per analogia le altre figure negoziali che possono riguardare la farmacia. Le garanzie convenzionali. Nei contratti di cessione di farmacia spesso vengono o, meglio, devono essere introdotte esplicite pattuizioni volte a disciplinare la responsabilità del farmacista cedente e di quello cessionario per il periodo successivo alla vendita, le quali talvolta derogano anche alle norme previste dal codice civile in materia di vendita. Tali clausole hanno normalmente lo scopo di rafforzare la tutela apprestata per l’acquirente. Nella vasta gamma delle possibili clausole contrattuali che, nella prassi commerciale, possono essere inserite in un contratto di cessione di farmacia, possono ricordarsi le clausole con le quali il venditore garantisce: a) l’esistenza, il valore e la consistenza di tutti i beni trasferiti, il divieto di concorrenza e gli altri accorgimenti giuridici onde assicurare una corretta cessione della farmacia nonché la piena, legittima, non contestata titolarità di suddetti beni; b) l’assenza di oneri non apparenti, di privilegi, o di diritti di terzi in genere, non espressamente dichiarati (come l’esercizio del diritto di prelazione all’acquisto del collaboratore di impresa familiare ai sensi dell’articolo 230 bis del c.c.); c) l’esistenza e la vigenza di tutte le autorizzazioni e licenze necessari per l’esercizio dell’attività, eventualmente accompagnate dall’impegno a svolgere quanto necessario per fare sì che le stesse vengano trasferite in capo al cessionario; d) l’assenza di situazioni o fatti pregressi da cui possano insorgere in capo all’acquirente passività o sanzioni di natura fiscale con la richiesta per esempio di un certificato di carichi pendenti alla locale Agenzia delle Entrate; e) l’assenza di situazioni o fatti pregressi da cui possano insorgere in capo all’acquirente responsabilità di natura giuslavoristica (ad esempio per crediti retributivi, danni subiti dai lavoratori per infortuni ecc); f) l’esistenza o l’assenza di pretese di terzi per inadempimenti contrattuali concernenti i contratti ceduti relativi all’azienda trasferita; g) la conformità alla normativa vigente specie relativa alla sicurezza del lavoro e alla normativa ambientale degli impianti facenti parte dell’azienda trasferita. Infine, possono essere inserite in contratto clausole di chiusura, aventi portata generale, con le quali il cedente assume su di sé la responsabilità per ogni passività, debito, reclamo, minusvalenza che tragga origine da atti o fatti anteriori al trasferimento e che non sia stata dichiarata in contratto. Il divieto di concorrenza L’articolo 2557 stabilisce, al comma 1° che “chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta”. Dobbiamo affermare che codesta è un’altra clausola specifica di garanzia che pone a carico del soggetto alienante un espresso divieto di concorrenza. In poche parole, il divieto di concorrenza assume la particolare funzione di impedire all’alienante di iniziare un’attività che, per la serie dei rapporti intessuti e per l’organizzazione creata, sia suscettibile di privare l’acquirente degli stessi rapporti e della stessa organizzazione acquisiti in sede di stipulazione del contratto di cessione di azienda. L’articolo 2557 del codice civile fa innanzitutto divieto all’alienante di dare inizio ad una nuova impresa che possa sviare la clientela dell’azienda ceduta. Trasliamo il tutto nella realtà della farmacia: può il farmacista alienante acquisire una nuova farmacia nello stesso comune o nelle vicinanze di quella ceduta senza violare il disposto citato? Occorre premettere che il 2557 fa riferimento, oltre che all’oggetto dell’attività esercitata, anche all’ubicazione della nuova impresa. È proprio riguardo al luogo di esercizio della nuova farmacia che la valutazione dell’idoneità di tale impresa a sviare la clientela dell’azienda ceduta deve essere compiuta con una certa elasticità. Non sembrerebbe a giudizio di chi scrive che il divieto di concorrenza risulti violato, nel caso in cui la nuova farmacia, (tra l’altro già esistente, non potendosi in genere pensare nell’ambito farmaceutico ad una nuova sede) svolga la propria attività in un territorio che solo potenzialmente potrebbe essere oggetto di interesse dell’azienda ceduta. I casi pendenti in giudizio sono diversi, si pensi a chi aliena la farmacia sede di un comune e ne acquisti un’altra nel medesimo comune. Ma nel diritto farmaceutico tutto è differente perché ogni esercizio ha una sua zona ben programmata e limitata dalla pianta organica. Infatti l’intervento programmatorio finalizzato alla perimetrazione delle farmacie viene attuato mediante una coerente applicazione del criterio demografico o della popolazione, ovvero di quello topografico o della distanza, ovvero di quello urbanistico, che possono essere applicati anche congiuntamente fra loro ma, tenendo in debito conto, da una lato della possibilità dell’interesse di raggiungere le sedi come delimitate e dall’altro del bacino di utenza che correttamente si possa rivolgere alle sedi farmaceutiche confinanti ed interessate da una tale delimitazione territoriale (così TAR Lazio I ter, 14 febbraio 2001/1180). Ritengo pertanto che il solo riacquisto di una sede nello stesso comune o confinante con la sede ceduta non possa evidenziare violazione del disposto dell’articolo 2557, salvo diversa pattuizione contrattuale. È da dire infine che l’articolo 2557, accanto all’ubicazione ed all’oggetto della nuova impresa, menziona anche genericamente “altre circostanze” alle quali fare riferimento per valutare l’idoneità della nuova azienda allo sviamento della clientela dell’azienda ceduta. Vi è quindi la concreta possibilità che vengano in rilievo anche circostanze diverse da quelle menzionate espressamente (oggetto ed ubicazione), al fine di stabilire se vi è violazione dell’obbligo di non concorrenza. Volendo fare un esempio elementare ed attuale si può pensare all’ipotesi in cui il cedente inizi la sua attività attraverso l’attività similare della parafarmacia che dispensi anche farmaco da banco all’interno della pianta organica di sua precedente spettanza. È indubbio che ci troveremmo in tal fattispecie nell’ipotesi contemplata dal 2557. La finalità della norma, nonostante l’ambiguità lessicale del legislatore che fa espresso riferimento al trasferimento dell’azienda, è quello di tutelare il trapasso dell’impresa nelle sue componenti vitali di attività e di organizzazione. Il soggetto che acquista l’azienda, non acquista soltanto un complesso di beni, bensì acquista tutte le attività per le quali gli stessi beni sono destinati e l’attività di parafarmacia ha troppe similitudini con quella della farmacia. Con il trapasso dell’azienda, pertanto, il soggetto acquirente diviene titolare, oltre che dei beni, anche del cosiddetto avviamento dell’azienda, che viene considerato parte integrante dell’impresa. In conclusione, dall’analisi complessiva della disciplina contenuta nell’articolo 2557 emerge che tale divieto ha carattere relativo. In altri termini, l’operatività del divieto rimane comunque subordinata ad un giudizio di idoneità della nuova farmacia a sviare la clientela di quella ceduta, che, pur senza sfociare nell’arbitrio, viene in ogni caso rimesso alla valutazione discrezionale del giudice investito della controversia, ma si può affermare con ragionevole certezza che il caso “parafarmacia” citato contempli in sé stesso ogni elemento idoneo a determinare la citata violazione. L’articolo 2560 del codice civile L’articolo 2560 del codice civile assume particolare rilievo nel caso di cessione di azienda, l’articolo ha quale oggetto la responsabilità del venditore per i debiti aziendali anteriori al trasferimento. Esso afferma “L’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un’azienda commerciale (2195) risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Si mantiene fermo il principio che non è ammesso il mutamento del debitore senza il consenso del creditore: il venditore continua ad essere responsabile verso i terzi per i debiti contratti prima del trasferimento del complesso aziendale. Ciò che assume particolare rilievo è che il secondo comma dispone che anche l’acquirente risponde di suddetti debiti anteriori alla vendita (verso fornitori, banche ecc..) se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Per regola generale, quindi in caso di cessione di azienda e di farmacia i creditori possono contare sulla responsabilità di due soggetti: alienante ed acquirente, entrambi obbligati in solido. Lo scopo della disposizione è principalmente di tutelare i terzi creditori, che a seguito della cessione della farmacia potrebbero vedere diminuita la propria garanzia patrimoniale. Presupposto essenziale per la configurabilità della responsabilità dell’acquirente verso i creditori aziendali è l’iscrizione dei debiti, inerenti all’esercizio della farmacia venduta, nei libri contabili. Ne discende che nella cessione di farmacia particolare rilievo deve essere dato all’analisi dello stato patrimoniale della cedente. Dobbiamo infatti escludere che i debiti possano essere considerati elementi costitutivi dell’azienda e per conseguenza, la cessione della farmacia non comporta il trasferimento automatico dei debiti: questi risultano a carico dell’alienante. Se le parti vogliono che sia l’acquirente a farsi carico delle passività esse dovranno stipulare un’apposita pattuizione con la quale si stabilisca che i debiti passano all’acquirente con una sorta di accollo interno. In mancanza di tale accordo, qualora l’acquirente abbia pagato a terzi un debito anteriore al trasferimento della farmacia, egli avrà diritto di ripetere dal venditore l’importo versato al creditore. È evidente allora, l’opportunità, se non la necessità, che le parti di un contratto di cessione di farmacia stabiliscano espressamente se i debiti relativi alla farmacia ceduta debbano essere soddisfatti dal venditore o dall’acquirente, al fine di scongiurare l’insorgere di contenziosi, tra l’altro di non agevole composizione. Si potrebbe addirittura consigliare di pretendere che il venditore assolva a tutti i debiti pregressi risultanti dalle scritture contabili prima della data di passaggio di titolarità al fine di ottenere ampia ed esaustiva garanzia in merito.
Gli atti prodromici alla vendita in particolare il contratto preliminare
La fase preparatoria al contratto di cessione della farmacia (o delle quote) e la relativa stipula è sempre preceduta da una intensa fase precontrattuale nella quale si individuano
LETTERA DI INTENTI DUE DILIGENCE CONTRATTO PRELIMINARE
Gli intenti
La lettera d’intenti (LOI) è uno strumento molto diffuso. Essa serve principalmente a regolamentare le future trattative tra le parti, in vista di un contratto che le parti hanno iniziato a negoziare, ma non hanno ancora concluso. In quanto tale, la LOI è un accordo non vincolante – se si eccettuano alcuni elementi quali obblighi di riservatezza o di esclusiva – e quindi non dà luogo in generale al sorgere di responsabilità in capo alle parti.
La responsabilità: trattasi di responsabilità limitata precontrattuale rientrante nella categoria della responsabilità da fatto illecito di cui agli artt. 2043 e ss. cod.civ., per cui la stessa può essere utile solo a fondare una richiesta di risarcimento per interruzione ingiustificata delle trattative; il danno risarcibile non sarà mai corrispondente a quello derivante dall’inadempimento del contratto non concluso, ma quello strettamente connesso alla trattativa in sé – spese fatte per il negoziato – perdita di altre occasioni – pregiudizio derivante dalla divulgazione di notizie riservatezza. La riservatezza: quando si inizia una trattativa è dettata dalla necessità di condividere dei dati confidenziali che non è opportuno divulgare all’esterno (privacy legge 196/2003).
Due Diligence
La due diligence viene utilizzata per identificare il processo di investigazione messo in atto per analizzare il valore e le condizioni di un’azienda, un’analisi dettagliata del background e della sua reputazione allo scopo di determinare l’opportunità di un investimento, di una fusione, di un’acquisizione o di qualsivoglia relazione commerciale. L’obbiettivo della due diligence è valutare l’opportunità e la convenienza della transazione, determinare il giusto valore della società e accertare se vi siano o meno elementi critici in grado di compromettere il buon esito della trattativa. Per questo motivo il raggio di azione di una due diligence che viene affidato a professionisti qualificati è molto ampio e prende in considerazione tutte le informazioni relative alla farmacia oggetto dell’acquisizione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
- la struttura societaria e organizzativa
- le garanzie e le condizioni contrattuali
- tutti gli elementi utili per definire il prezzo
- le procedure gestionali e amministrative
- i dati economico-finanziari-contrattuali
- gli aspetti fiscali, legali e relativi al personale
- i rischi potenziali legati alle strutture, per es. impianti, macchinari, immobile dove viene svolta l’attività
Il contratto preliminare
Si definisce preliminare il contratto con cui le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto definitivo di cui per altro devono avere già determinato nel preliminare medesimo il contenuto essenziale. Esso non è obbligatorio, ma evidentemente ha importanza rilevantissima. Il contratto preliminare è un contratto a tutti gli effetti e non una semplice accordo ed è a effetti obbligatori, cioè, fa sorgere un rapporto obbligatorio tra le parti, avente a oggetto la stipulazione e la conclusione di un contratto definitivo. A prova di queste affermazioni, l’inadempimento comporta una responsabilità contrattuale e non precontrattuale.
A rinforzare la sua importanza la legge pone a disposizione della parte che vi ha interesse uno strumento del tutto peculiare che consente la esecuzione in forma specifica degli obblighi in esso contenuto ossia una sentenza costitutiva che produca gli stessi effetti che avrebbe dovuto produrre il contratto (vendita della farmacia o di sue quote, pagamento del corrispettivo etc.).
La norma chiede l’esistenza di tre requisiti affinché il giudice possa accogliere la domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto.
- la parte attrice (chi ha effettuato la domanda) deve eseguire la propria prestazione, se già divenuta esigibile. A titolo esemplificativo si pensi alla stipula di un preliminare di compravendita di quote di società di farmacia in cui il promissario acquirente fa domanda al giudice ex articolo 2932. Tale soggetto, per ottenere la sentenza costitutiva degli effetti del contratto non concluso, e cioè il trasferimento della proprietà della cosa oggetto di promessa di vendita, dovrà adempiere la sua obbligazione e dunque mettere a disposizione il denaro corrispondente al prezzo del bene;
- non deve essere stata esclusa la possibilità di ricorrere al rimedio di cui all’articolo 2932 del codice civile nella fase delle trattative e dunque in sede di contratto preliminare.
- l’ottenimento della sentenza non deve essere impossibile, ad esempio nel preliminare di compravendita, perché il bene oggetto di vendita è perito oppure è già stato venduto.
L’art. 2932 c.c.
Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l’ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile).
Alcune clausole rilevanti da inserirsi nel contratto preliminare
1 clausola: riserva di nomina
Esempio: Il cessionario dichiara di acquistare la farmacia (o le quote) per sé o a nome di persona o società da nominare ai sensi dell’art.1401 del Codice Civile in possesso di tutti, nessuno escluso, i requisiti soggettivi e oggettivi prescritti dalle Leggi vigenti in materia.
Il contratto per persona da nominare si ha quando un contraente, chiamato stipulans, si riserva di nominare successivamente un terzo, chiamato electus, che diventerà il titolare dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto fin dall’origine ovvero ex tunc. Le norme che dettano la disciplina sul contratto per persona da nominare sono gli articoli 1401, 1402, 1403, 1404 e 1405 del codice civile. L’articolo 1401 del codice civile in particolare afferma che “Nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso”. Il primo comma dell’articolo 1402 stabilisce che la nomina del terzo dev’essere fatta entro il termine di tre giorni dalla conclusione del contratto tramite una dichiarazione che entro lo stesso termine dev’essere comunicata all’altra parte.
- clausola: la caparra confirmatoria
Esempio: La somma dovuta a titolo di prezzo di cessione della farmacia sarà liquidata con le seguenti modalità: €. 150.000,00 (centocinquantamila/00) alla sottoscrizione del presente preliminare a titolo di caparra confirmatoria ai sensi dell’Art. 1385 C.C. e da imputarsi in conto prezzo al momento della stipula definitiva; Per tali somme il cedente rilascia ampia e liberatoria quietanza ai cessionari con la sottoscrizione del presente atto; €. 600.000,00 (seicentomila/00) senza interessi né rivalutazione di sorta, alla data di sottoscrizione dell’atto definitivo di cessione di azienda.
La caparra genera effetto dirimente rispetto all’inadempimento. L’articolo 1385 del Codice Civile dispone infatti: “Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta”. “Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali”.
Riassumendo:
Se è inadempiente la parte che ha versato la caparra (acquirente), l’altra parte può:
- trattenere la caparra e chiedere l’esecuzione del contratto o il risarcimento del danno subito;
- recedere dal contratto ritenendo la caparra.
Se è inadempiente la parte che ha ricevuto la caparra (venditore), l’altra parte può:
- chiedere l’esecuzione del contratto o il risarcimento del danno subito;
- recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
In entrambi i casi, la parte adempiente, oltre a trattenere o pretendere la caparra, può agire giudizialmente per obbligare la parte inadempiente a concludere comunque il contratto nonché richiedere un risarcimento per il maggior danno subito.
- la clausola penale
In caso di inadempimento come è cognito, l’adempiente ha diritto ad essere risarcito dei danni subiti ma ha pure l’onere di provare il danno che assume essergli stato cagionato per effetto dell’inadempimento. Le parti per questo possono inserire nel contratto la così detta clausola penale con cui stabiliscono ex ante quanto la parte inadempiente dovrà pagare a titolo di penale ove dovesse ritenersi appunto inadempiente senza che il creditore debba dare prova di avere subito un danno di quell’ammontare. La penale può essere stabilita sia per il caso di inadempimento assoluto che per il caso di semplice ritardo nell’adempimento. Nel primo caso il creditore nel richiedere la penale non potrà chiedere anche l’adempimento mentre nel secondo potrà richiedere sia la penale che lo risarcisce del solo danno dovuto dal ritardo sia la prestazione prevista nel contratto. (art. 1383 c.c.).
Infine, la legge precisa che, qualora le parti abbiano pattuito la penale, il creditore non può chiedere e pretendere più di quanto stabilito dalla clausola penale anche se il danno effettivamente subito possa risultare ben più elevato. Contrattualmente però è possibile stabilire che il creditore abbia diritto di pretendere oltre la penale anche il risarcimento dell’ulteriore danno perché dia prova che il danno effettivamente subito non era coperto da quanto stabilito nella penale. Nello stesso modo il giudice può sempre ridurre secondo valutazione equitativa l’ammontare della penale in due casi:
- se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte
ovvero
- se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento.
*ESEMPIO *
- I Promittenti Venditori in occasione della Stipula si impegneranno per il periodo di cinque anni dalla Data di Stipula, a non iniziare nel raggio di dieci chilometri (da calcolarsi come percorso pedonale più breve da uscio a uscio) dall’attuale sede della Farmacia, né a nome proprio, né per interposta persona, una nuova attività in concorrenza con quella della Società o comunque idonea a sviare i clienti della Società, nonché si impegnano a non assumere in qualità di dipendente, consulente, socio, e/o collaboratore a qualsiasi titolo in altra farmacia o società in concorrenza con la Società nel territorio come sopra individuato. Resta inteso che da tale articolo sono escluse eventuali altre attività già detenute dai Promittenti Venditori alla data del presente Contratto.
- Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che nella determinazione del Corrispettivo d, nonché nell’individuazione degli obblighi posti a carico delle Parti ai sensi del presente Contratto, si è tenuto debitamente conto di quanto dovuto ai Promittenti Venditori in ragione del vincolo di non concorrenza di cui al presente articolo.
- L’inadempimento a tali impegni comporterà il pagamento di una penale a carico dei Promittenti Venditori, ai sensi dell’articolo 1382 c.c., pari a euro 100.000,00.
- clausola “in diem addictio”
Il patto di “miglior offerta” consiste in una clausola mediante la quale le parti della vendita si accordano nel senso che il contratto preliminare venga a decadere nell’ipotesi in cui, entro un certo periodo di tempo, il venditore trovi un acquirente disposto a pagare un maggior prezzo. Trattasi di una clausola condizionata abbinata obbligatoriamente ad un termine. Il termine non può fare quindi difetto. La clausola è quindi dipendente da una maggiore offerta proveniente da un terzo, alla quale potrebbe fare riscontro un ulteriore pari rilancio dell’acquirente. In questa clausola l’eliminazione degli effetti delle pattuizioni dipende da una triplice volontà: quella del venditore, quella del terzo che deve proporre una offerta migliore e quella del compratore, il quale non deve adeguarsi alla maggiore offerta.
6.4 La responsabilità precontrattuale per abbandono delle trattative
Come visto la conclusione di un contratto di compravendita normalmente è preceduto da una fase prodromica ove le parti discutono del futuro regolamento negoziale: in termini comuni definiamo codesta fase quella delle “trattative”. Di questo se ne occupa in modo particolare l’art. 1337 c.c. “ trattative e responsabilità precontrattuale” che afferma sinteticamente: Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto), devono comportarsi secondo buona fede [1175].
Due sono i principi civilistici che sembrano opporsi nella fase precontrattuale quelli sanciti dall’art. 1328 c.c. La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso). Tuttavia, se l’accettante ne ha intrapreso in buona fede l’esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l’iniziata esecuzione del contratto.
Quindi da un lato la non tutela dell’interesse della parte coinvolta nella trattativa ad ottenere la stipula del contratto dall’altra la tutela dell’altra parte al legittimo affidamento alla conclusione del medesimo.
Il contratto di cessione farmacia o quote di essa come tutti i contratti può formarsi e questa normalmente è la prassi in forma graduale anche sul piano documentale, in quanto le parti possono scegliere di redigere dei documenti, come le note lettere di intenti, nelle quali mettono per iscritto i punti sui quali hanno già raggiunto l’accordo. La violazione del dovere di buona fede genera responsabilità precontrattuale. Le condotte che possono integrarla sono:
abbandonare le trattative senza giusta causa, quando queste siano giunte ad un punto tale da far confidare la controparte sulla conclusione del contratto; non rendere note alla controparte cause di invalidità del contratto conosciute (1338 c.c.); indurre la controparte a stipulare un contratto con inganno; indurre la controparte a concludere un contratto pregiudizievole (1440 c.c.). In tale ultima ipotesi, a differenza delle altre, il contratto è valido ma la parte subisce un danno per le condizioni svantaggiose della stipula.
La fattispecie più ricorrente è costituita dall’abbandono delle trattative avanzate senza giusta causa.
La natura della responsabilità precontrattuale è dibattuta tra chi ritiene si tratti di illecito aquiliano (2043 c.c.) e chi la riporta a quello contrattuale (1218 c.c.). Essa è posta a tutela dell’interesse, negativo, a non essere coinvolti in trattative inutili, a differenza di quanto accade nella responsabilità contrattuale (1218 c.c.) che sanziona la lesione dell’interesse positivo ad ottenere la prestazione dovuta. Anche nella responsabilità precontrattuale, comunque, devono essere risarciti sia il danno emergente (spese e perdite dovute alle trattative) sia il lucro cessante (perdita del vantaggio che si sarebbe potuto conseguire impiegando il tempo in contrattazioni fruttuose in luogo di quella inutile; v. art. 1223 c.c.). (F. Caringella – Diritto Civile)
Venendo al dunque, in materia di responsabilità precontrattuale il danno risarcibile è quello derivante dalla così detta lesione dell’”interesse negativo” vale a dire l’interesse di ciascuna parte a non essere leso nella propria libertà contrattuale.
Esemplifichiamo Un soggetto manifesta l’intenzione di acquistare una farmacia, raggiunge un accordo di massima su tutti i punti salienti della compravendita, viene stilata una lettera di intenti lascia che il venditore prenda l’appuntamento con il consulente per la firma del contratto preliminare e, senza motivo, all’ultimo momento si tira indietro. Tale condotta rappresenta l’esempio tipico della responsabilità precontrattuale. Infatti, il venditore ha fatto affidamento sulla conclusione del contratto e ha sostenuto delle spese (la consulenza richiesta all’avvocato, al suo commercialista, i contatti con gli istituti bancari per l’ottenimento di un finanziamento e via discorrendo). Egli non avrebbe effettuato i suddetti esborsi se non avesse confidato nella compravendita. Inoltre, potrebbe avere rifiutato un’altra proposta, in quanto ormai era certo della conclusione dell’affare.
Anteponendo il principio, che la responsabilità scaturente dall’inadempimento del contratto preliminare ha natura contrattuale (art. 1218 c.c.) e non precontrattuale (art. 1337 c.c.) e che ivi diamo in una fase ancora precedente.
Ipotesi di responsabilità precontrattuale | Presupposti |
Violazione degli obblighi di buona fede |
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Rottura ingiustificata delle trattative |
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Stipulazione di contratto invalido o inefficace |
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Stipulazione di un contratto non conveniente |
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Tornando alla fattispecie più comune, cioè quella dell’abbandono ingiustificato delle trattative il risarcimento che ne nasce per responsabilità precontrattuale è dato
- dal pregiudizio patrimoniale patito dalla parte e consistente negli esborsi sostenuti per la negoziazione non andata a buon fine; ad esempio, le spese per l’assistenza di un legale o per la redazione di un progetto finanziario e così via (danno emergente);
- da danno da perdita delle occasioni d’affari che si sono presentate durante le trattative e che sono andate perse a causa della mancata conclusione del contratto; ad esempio, il soggetto ha perso la possibilità di alienare la farmacia, rifiutando un’altra proposta, perché si era impegnato nella conclusione del contratto con la controparte che ha receduto ingiustificatamente (lucro cessante).
Mentre per la quantificazione della componente emergente il calcolo appare semplice, per la componente cessante si potrà ben comprendere che il calcolo è complesso e si presta ad artifici tra i più svariati visto che è composto anche dal danno futuro, che si produrrà con ragionevole certezza, comunque
- è composto anche dal danno futuro, che si produrrà con ragionevole certezza;
- non comprende i guadagni meramente ipotetici (Cass. 7647/1994)
- vanno detratti gli eventuali vantaggi ottenuti dal creditore; si tratta della cosiddetta compensatio lucri cum damno.
Il tutto normalmente lasciato all’equo apprezzamento del giudice adito.
Il conferimento di farmacia
L’operazione di conferimento aziendale, in sintesi, consente di trasferire la farmacia dal soggetto detto conferente (il titolare), ad un altro detto conferitario. Conseguentemente, chi conferisce scambia l’azienda conferita con una partecipazione al capitale della società destinataria del complesso aziendale. In tal caso il corrispettivo è rappresentato dalla partecipazione al capitale del soggetto conferitario. Nella realtà della Farmacia l’operazione realizza una “trasformazione” da una ditta individuale ad una Società. Il soggetto che effettua il conferimento d’azienda non ha l’obiettivo a differenza della cessione di titolarità, di produrre realizzo di ricchezza, poiché trasferisce unicamente il proprio investimento (farmacia) da un complesso aziendale ad un altro, entrando in possesso di una partecipazione nell’impresa conferitaria (S.n.c. o s.a.s. o società di capitali). Sussiste quindi una notevole differenza tra cessione e conferimento, nella prima operazione l’alienante trasforma il proprio patrimonio in ricchezza attuale, nella seconda il conferente riceve una contropartita consistente in una partecipazione al capitale della conferitaria rappresentativa degli stessi beni conferiti: trattasi cioè di una sostituzione di beni di primo grado (farmacia) in beni di secondo grado (partecipazione societaria) senza alcun realizzo di plusvalori .Il ricorso all’istituto del conferimento diventa quindi proponibile allorché sorge il desiderio o la necessità di passaggio dalla forma monocratica (impresa individuale) a quella collettiva (societaria), e ciò anche nel contesto familiare: è frequente il caso che un genitore che voglia responsabilizzare in toto un congiunto preferisca, anziché ricorrere all’istituto dell’impresa familiare, maggiormente coinvolgerlo attribuendogli una quota di proprietà in una costituenda società che normalmente può essere atto preordinato ad un definitivo passaggio generazionale. L’ istituto trova inoltre legittima applicazione allorché il farmacista unico imprenditore decida di condividere con un terzo farmacista la gestione della farmacia.
L’operazione è fiscalmente neutrale.
Il conferimento di farmacia esercitata in forma di impresa familiare
- Il conferimento della farmacia in società fa venir meno l’impresa familiare, che ha natura individuale. Il credito per la quota dell’incremento e dell’avviamento che si sono formati durante la partecipazione deve essere liquidato al collaboratore familiare.
- Il debito verso il collaboratore è estraneo all’azienda, e si considera debito personale del titolare. La liquidazione del collaboratore familiare non determina costi deducibili nel calcolo del reddito di impresa, né componenti positivi di reddito a carico del collaboratore (risoluzione 176/E del 28.4.2008, confermata dalla 78/E del 31.8.2015). In base a questa impostazione, il titolare conferisce l’azienda farmacia in società senza il debito e il collaboratore – per diventare socio può conferire il suo credito nella società costituenda.
*ESEMPIO *
I dottori Rossi e Bianchi
DICHIARANO DI COSTITUIRE
fra loro a norma dell’Articolo 7 della Legge 8 novembre 1991, n. 362, così come modificato dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124 una Società in Accomandita Semplice di diritto italiano sotto la ragione sociale: FARMACIA ROSSI & BIANCHI SAS.” Sotto la condizione sospensiva de il riconoscimento della titolarità della SAS costituenda da parte dell’autorità sanitaria , la dr.ssa Rossi a completa liberazione della quota sottoscritta, quale titolare dell’impresa individuale contraddistinta dalla ditta “FARMACIA ROSSI” , dichiara di conferire, come conferisce, nella qui costituita società la quale, accetta, per la piena ed intera proprietà, l’azienda commerciale, comprensiva del diritto di esercizio della farmacia ubicata in Roma, Via Verdi, 10 come espressamente previsto dall’Art. 12 della Legge n. 475/1968, costituita dal complesso di beni funzionalmente organizzati per l’esercizio dell’attività di farmacia. Il valore dell’azienda conferita è almeno pari alla quota che Ella ha qui sottoscritto, pari a nominali Euro………………………………., essendo stata valutata, al netto di qualsiasi passività, sia ai fini civilistici che fiscali, secondo le risultanze contabili, in complessivi Euro ……………………………………per avviamento, oltre il valore del patrimonio netto che ammonta ad Euro…………………………….; Per quanto riguarda il dr. Bianchi la somma in denaro pari nella porzione del —————–% corrispondente ad €………………..ciò al fine di mantenere la stessa proporzione fra il valore del conferimento e l’ammontare della quota di capitale sottoscritta da ciascun socio. In relazione a tale conferimento il titolare della detta impresa individuale dichiara di conferire, siccome conferisce, nella qui costituita società, il diritto di piena ed intera proprietà, e comunque ogni e qualsiasi diritto alla parte conferente spettante sulla sopra descritta azienda, e così il complesso di beni, macchinari, attrezzi, arredi, scorte vive di magazzino, diritti e rapporti attivi e passivi attinenti all’esercizio dell’attività dell’impresa afferente all’azienda sopra descritta. Pertanto, la quota sottoscritta sarà completamente liberata attraverso tale conferimento e senz’altro obbligo di esso conferente verso la costituita società conferitaria né di questa verso quello, nel momento in cui si avvererà la condizione sospensiva. Il conferimento viene inoltre fatto sotto l’osservanza dei seguenti patti e condizioni: Omissis
Il conferimento di farmacia come atto prodromico al passaggio generazionale
Una prima soluzione potrebbe essere rappresentata da due passaggi: il conferimento dell’azienda nella società dei figli (oppure in una di nuova costituzione, c.d. NewCo) e la successiva donazione a questi ultimi della propria partecipazione. In questo caso l’imprenditore individuale conferisce l’azienda nella società già esistente e, successivamente, dona ai figli le partecipazioni ricevute in cambio al momento del conferimento.
FARMACIA IN IMPRESA FAMILIARE GENITORI (madre e padre)
Conferimento farmacia in una newco S.r.l. o società di persone
- Ne deriva la costituzione della società Farmacia con soci i genitori
- Donazione delle quote della Farmacia ai figli. Il passaggio generazionale è completato
La seconda soluzione (meno praticata) potrebbe consistere nella donazione dell’azienda da parte dell’imprenditore ai figli, a cui farebbe seguito, la scelta successiva di questi ultimi, di operare il conferimento in società dell’azienda ricevuta.
Elementi accidentali e operazioni straordinarie
- La condizione sospensiva obbligatoria negli atti traslativi della titolarità
La cessione di farmacia e il conferimento di essa sono soggetti a norma dell’Art. 12 – terzo Comma della Legge n. 475/1968, alla condizione sospensiva dell’avvenuto riconoscimento del trasferimento del diritto di esercizio della Farmacia e dell’azienda commerciale a questa connessa in favore della Società cessionaria o conferitaria, da parte della competente Autorità Amministrativa Sanitaria, a norma dell’Art. 12 – terzo Comma della Legge n. 475/1968 in relazione all’Art. 7, primo ed ottavo Comma della Legge n. 362/1991.
I suddetti atti sono inefficaci prima dell’avveramento della suddetta condizione sospensiva.
A seguito dell’avveramento della condizione sospensiva e, quindi, dell’avvenuto riconoscimento del trasferimento del diritto di esercizio della Farmacia e dell’azienda commerciale a questa connessa in favore della Società cessionaria o conferitaria, da parte della competente Autorità Amministrativa Sanitaria, a norma dell’Art. 12 – terzo Comma della Legge n. 475/1968 in relazione all’Art. 7, primo ed ottavo Comma della Legge n. 362/1991, i conferimenti pertanto, dispiegheranno pienamente la loro efficacia con conseguenti.
Gli effetti dell’avveramento della condizione sospensiva non opereranno con effetto retroattivo e ciò anche in espressa deroga a quanto disposto dall’Art. 1360 del Codice Civile.
- La trasformazione societaria
ART. 2498 c.c. Con la trasformazione, l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, dell’ente che ha effettuato la trasformazione (c.d. concetto di CONTINUITÀ)
TIPOLOGIE:
- OMOGENEA (tra società) –) Cambio forma
- ETEROGENEA (società ed enti) – Cambio la forma e lo scopo
La trasformazione di società titolare di farmacia da società di persone a S.r.l. o trasformazione progressiva e la trasformazione regressiva
La trasformazione è una così detta operazione straordinaria che determina il cambiamento del tipo di società che si ottiene con la modifica dell’atto costitutivo e con le maggioranze previste per il tipo di società che intende operare la trasformazione. La trasformazione consiste, quindi, nel cambiamento del tipo di organizzazione sociale. Può accadere, ad esempio, che una società di persone si trasformi in una di capitali o che una di società di capitali (una S.r.l.) si trasformi in un altro tipo di società di persone. In via generale si afferma il principio comune a tutte le ipotesi di trasformazione, quello relativo alla continuità dei rapporti giuridici. Nel diritto della farmacia la trasformazione non determina un mutamento di titolarità, indi per tale operazione non è necessaria l’autorizzazione dell’autorità amministrativa che svolge in tali casi solo funzione di controllo.
Motivazioni
- Limitare il rischio d’impresa al solo capitale conferito
- Crescita dimensionale
- Incrementare le possibilità di reperimento di mezzi finanziari
Trasformazione da società di persone a società arl
Le disposizioni civilistiche
- 2500 ter I comma c.c.
La delibera di trasformazione non è più subordinata all’unanimità dei soci, bensì al consenso della maggioranza dei soci medesimi, determinata secondo le quote di partecipazione di ciascun socio agli utili.
- 2500 quater c .c
Ciascun socio ha diritto all’assegnazione di una quota (S.r.l) proporzionale alla sua partecipazione nella società di persone.
Principio generale
La trasformazione da società di persone a società di capitali non libera i soci illimitatamente responsabili (soci di snc e accomandatari) dalle obbligazioni sociali assunte in precedenza.
La trasformazione regressiva
Normalmente la trasformazione regressiva si pone in essere per disposizione di legge: caso tipico è quello previsto dall’art. 2447 c.c. che dispone tra l’altro ed appunto la trasformazione in società di persone qualora il capitale sociale della società di capitali si riduca per perdite al di sotto del limite legale previsto dall’art. 2327 c.c.
La trasformazione regressiva è disciplinata dall’art. 2500 – sexies c.c. che prevede:
Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di trasformazione di società di capitali in società di persone è adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. È comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata. Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l’assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia. Ciascun socio ha diritto all’assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni. I soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione.