SENTENZA CASSAZIONE 8696/2025 – RESPONSABILITA’ AMMINISTRATORE PER DEBITI FISCALI SRL

Di Marino Mascheroni 22/05/2025

FATTO

Tizio impugnava cartella di pagamento riguardante una Farmacia Srl di cui era stato amministratore, gli veniva chiesto il pagamento di somme a titolo di Iva.

In primo grado la Commissione Tributaria adita riconosceva le ragioni del contribuente ma in appello veniva ribaltata la sentenza.

Veniva proposto ricorso in Cassazione.

LA SENTENZA DI CASSAZIONE (2 APRILE 2025 – 8696)

L’autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitali implica infatti l’esclusiva imputabilità alla società dell’attività svolta in suo nome e dei relativi debiti e tale principio non conosce alcuna deroga con riferimento alle obbligazioni di carattere tributario della società, con eccezione per l’ipotesi contenuta nell’art. 36 D.P.R. 602 del 1973 relativamente ai liquidatori, amministratori e soci di società in liquidazione. Detta ipotesi di responsabilità per obbligazione propria ex lege ha, peraltro, natura civilistica e non tributaria, in quanto trova il suo fondamento in un credito civilistico fondato sulla violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c.; l’art. 36 cit. non pone, invero, alcuna coobbligazione di debiti tributari a carico di tali soggetti (Cass., Sez. Un., n. 2079 del 1989; Cass. n. 2767 del 1989; Cass. n.10508 del L’azione di responsabilità è esercitabile, in particolare, ai sensi dell’art. 36, co. 4, D.P.R. n. 602 del 1973, nei confronti degli amministratori che abbiano compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta, precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero abbiano occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili. La norma in parola, avendo natura derogatoria ed essendo peraltro connotata da specialità, non è naturalmente estendibile tout court al di fuori del perimetro da essa specificamente tracciato. Nel caso di specie, tale peculiare ipotesi di responsabilità dell’amministratore non viene neppure dedotta, né viene allegata la sussistenza dei relativi elementi costituivi. Va, quindi, esclusa una responsabilità diretta dell’ex amministratore per le obbligazioni tributarie della società. Non esiste, in definitiva, come chiarito ancora di recente da questa Corte (v. Cass. n. 8811 del 2021) una responsabilità degli amministratori (anche di fatto) per i debiti fiscali della società, mancando una norma che indichi una sorta di successione o coobbligazione dei debiti tributari, della società, a carico dei suoi amministratori.

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