Commento alla Risoluzione Agenzia Entrate 12/2025: Tassazione nel Patto di Famiglia Orizzontale 

Di Marino Mascheroni 17/02/2025

Commento alla Risoluzione Agenzia Entrate 12/2025: Tassazione nel Patto di Famiglia Orizzontale 

Marino Mascheroni

Con la Ris. 12/2025, l’Agenzia delle Entrate apporta un chiarimento a seguito dei vari orientamenti giurisprudenziali circa l’applicazione dell’imposta di donazione relativa alle compensazioni operate col Patto di Famiglia.

Giova ricordare che  con l’emanazione della L. 14 febbraio 2006, n. 55, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l’istituto del “patto di famiglia” che consente al titolare dell’impresa di anticipare il momento del trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni sociali ai discendenti o al discendente che si sia dimostrato maggiormente idoneo alla gestione dell’impresa. Il patto di famiglia è un contratto plurilaterale, inter vivos, ad effetti reali rientrante nell’ambito degli atti a titolo gratuito, che consente difatti di realizzare un duplice obiettivo: da un lato, prevenire il radicamento di liti ereditarie e la disgregazione di aziende o partecipazioni societarie, dall’altro, l’assegnazione di tale complesso di beni a soggetti inidonei ad assicurare la continuità gestionale dell’impresa.

Principi generali:

  • Al contratto devono partecipare, secondo quanto previsto dall’ 768 quater, comma 1 c.c., non solo il disponente e beneficiario, ma anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore.
  • Sulla base del disposto ex art. 768 quater, comma 2 c.c., gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie sono inoltre tenuti a liquidare, in denaro od in natura, gli altri partecipanti al contratto, a meno che questi ultimi non vi rinunzino in tutto od in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote, così come previsto dall’ 536 c.c.e seguenti.
  • L’art. 768 quater, comma 4 c.c. prescrive, infine, che quanto ricevuto dai contraenti non può essere soggetto ad azione di collazione o di riduzione
  • Secondo quanto disposto dall’ 768 quinquies, comma 1 c.c., il patto di famiglia può essere oggetto di impugnazione da parte dei partecipanti ai sensi dell’art. 1427 c.c.attraverso l’esercizio dell’azione di annullamento del contratto.
  • L’azione di annullamento può dunque essere esercitata per le cause rappresentate dall’errore, violenza e dolo.

Il patto di famiglia verticale

Si ritiene che la compensazione possa essere effettuata anche dal disponente (il titolare della farmacia o delle sue quote) attraverso il cosiddetto patto verticale, opposto allo schema orizzontale nel quale l’imprenditore attribuisce l’azienda o le partecipazioni ad un discendente e sarà poi quest’ultimo a compensare i legittimari. In estrema sintesi, nel patto verticale l’imprenditore assegna l’azienda o le partecipazioni societarie ad un discendente e provvede a liquidare gli altri con altri beni (immobili, denaro etc). Nel caso in cui la liquidazione fosse effettuata direttamente dal disponente, non necessariamente si dovrà verificare la corrispondenza tra il valore del credito vantato dagli eredi verso l’assegnatario dell’azienda e il valore del bene trasferito dal disponente stesso. Secondo alcuni, pertanto, ove tale valore (al netto di quanto attribuito ai legittimari non assegnatari) alla morte del disponente dovesse superare la quota di legittima sull’azienda o sulle partecipazioni societarie, l’eccedenza andrebbe trattata come liberalità. E come tale soggetta comunque a collazione e all’azione di riduzione.

E’ proprio sulla figura del patto orizzontale (classico) che interviene la citata risoluzione, vale a dire il patto dove la compensazione ai non assegnatari l’azienda avviene da parte del beneficiario e non da parte dell’assegnatario.

Nel patto classico per farla semplice il titolare di un’azienda (padre per esempio) cede l’azienda (farmacia per esempio) ad uno dei discendi (figlio) e la liquidazione al discendente che non acquisisce la farmacia (fratello) viene effettuata proprio dall’assegnatario.

Già la Cassazione (19627/2024) si è consolidata sulla tesi per cui le assegnazioni vanno tassate come trasferimento operato dal disponente (padre) a favore del beneficiario  a questo orientamento si allinea l’Agenzia delle Entrate  con la citata  risoluzione 12/2025  affermando che l’imposta di donazione  alle attribuzioni compensative  disposte dall’assegnatario  dell’azienda ( o delle quote di essa)  in favore del legittimario  non assegnatario , l’aliquota e la franchigia  sono determinate tenendo conto del rapporto di parentela  intercorrente  tra disponente e legittimario non assegnatario.

Indi se la liquidazione venisse fatta dal fratello assegnatario al fratello non assegnatario (patto orizzontale la franchigia scenderebbe da 1 milione a 100.000 euro e l’aliquota salirebbe dal 4% al 6%.

Marino Mascheroni

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